LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE
Oggi parliamo della bancarotta fraudolenta per distrazione e lo facciamo citando il caso di Lele Mora e della sua passata società di organizzazione di eventi, la LM Management.
L’imprenditore, all’epoca dei fatti, a seguito del fallimento della società menzionata, era accusato di aver distratto più di 3 milioni di euro.
L’operazione era considerata fraudolenta perché, almeno secondo l’accusa, il Mora poneva in essere quelle operazioni non per una reale ragione economica, ma con lo scopo di frodare i creditori.
La domanda è: se ti trovassi nella stessa situazione come ti difenderesti?
Facciamo un’ipotesi semplice semplice.
Sei l’amministratore di una s.r.l. e, quando l’impresa era in vita, ti sei avvalso di un professionista esterno per gestire la tua pagina Facebook, valore euro 56.000 + iva.
L’Azienda fallisce e Ti contestano la bancarotta fraudolenta per distrazione in quanto, secondo la Pubblica Accusa, l’esserti avvalso di un consulente esterno per la gestione del tuo Social network, avrebbe determinato un danno ai creditori.
Perché?
Secondo il Pubblico Ministero avresti potuto “utilizzare” per quella mansione (realizzazione e gestione del Social), per esempio, i dipendenti dell’impresa e non un consulente esterno.
Infatti, i tuoi dipendenti si occupavano già all’interno dell’azienda di pubblicità, di promozione del Brand attraverso i social; ergo: perché prendere un consulente esterno?
Da qui il teorema accusatorio: manovra distrattiva.
Come vedi delle precise scelte aziendali, una volta avvenuto il fallimento, vengono messe in discussione e vengono interpretate alla luce di una prospettiva accusatoria.
Ed è qui che entra in gioco la TUA Difesa.
Sul punto, la Difesa dovrà dimostrare che quell’operazione non era un’attività distrattiva volta ingannevolmente a pregiudicare il diritto dei creditori, bensì una precisa strategia aziendale finalizzata a farsi conoscere sul mercato per acquisire clienti.
E dunque, per fare questo, Ti occorreva un consulente specializzato in Facebook che si occupasse di quel determinato social creando ad hoc campagne pubblicitarie per valorizzare il brand e aumentare il fatturato.
Quanto agli altri Tuoi dipendenti che potevano gestire la pagina, dovrai rappresentare in giudizio che questi non erano degli esperti di Facebook, ma erano semplici dipendenti all’interno dell’azienda che si occupavano di una pubblicità generalista.
Dunque non potevano garantire la mansione professionale ed efficace che poteva darti un consulente esterno specializzato in questa materia.
In altre parole, la nomina del consulente esterno non era in pregiudizio del ceto creditorio, ma serviva, in una parola, a fare business, aldilà poi di come sia finita.
Solo così potrai dimostrare la tua estraneità alle condotte contestate.