Truffa casa vacanze: come funziona? Negli ultimi anni, soprattutto nel periodo estivo, probabilmente anche per le minori risorse economiche che le famiglie italiane possono destinare alle vacanze, sempre più turisti scelgono di partire trovando sul web offerte “da sogno”, preferendo tale ricerca a quella tradizionale presso agenzie immobiliari, ritenendola meno vantaggiosa.
Questo metodo è sicuramente veloce e spesso conveniente ma può celare spiacevoli inconvenienti, restando quindi vittime di raggiri e vivere la spiacevole sensazione di arrivare presso l’indirizzo dell’appartamento prenotato e scoprire che in realtà non esiste.
In un caso specifico, il truffatore aveva pubblicato un annuncio su internet, con il quale offriva la disponibilità di un appartamento per le vacanze estive, a un prezzo vantaggioso.
All’interessamento della vittima, espresso attraverso una telefonata al numero di riferimento inserito nell’annuncio, una voce gentile aveva elogiato le qualità della casa proposta, ubicata nel pieno centro storico della cittadina e a meno di cento metri dal mare, confermando che per il periodo richiesto dalla cliente la casa non aveva ancora avuto prenotazioni.
L’approccio, estremamente professionale, si è concluso con la verbale accettazione della proposta d’affitto da parte della vittima, alla quale sono state inviate attraverso posta elettronica le coordinate bancarie sulle quali effettuare il versamento di una caparra di 200 euro e le indicazioni per un incontro successivo, nel corso del quale le sarebbero state consegnate le chiavi della casa ed il contratto d’affitto, proprio all’atto dell’ingresso nell’appartamento.
Convinta e soddisfatta dell’apparente affare, la 41enne aveva versato la somma richiesta. Tuttavia, solo alcuni giorni dopo, la vittima aveva tentato di ricontattare l’inserzionista per avere ulteriori delucidazioni, non riuscendo più a reperirlo nonostante ripetute telefonate e messaggi, nessuno andato a buon fine, la donna si è rivolta alla propria banca nel vano tentativo di bloccare il bonifico, ormai però andato a buon fine su un Iban già svanito, analogamente all’annuncio cui aveva risposto.
In questo caso si è configurata una truffa contrattuale, attuata mediante raggiri, perché il truffatore ha indotto il soggetto passivo, con serie di parole ingegnose, a concludere l’affare.
Truffa casa vacanze: cosa fare quando si è vittima?
Truffa casa vacanze: cosa fare se si è vittima? Nel caso in cui, nonostante le dovute precauzioni, ci trovassimo a subire una truffa, la prima cosa da fare sarebbe esporre denuncia (allegando tutte le eventuali prove) alla polizia postale.
Se sei in cerca di informazioni su cosa fare in caso di truffa casa vacanze, sul sito della polizia postale è indicato l’elenco dei recapiti dei suoi uffici regionali, cui è possibile rivolgersi nel caso si sia subito un illecito informatico.
La denuncia può essere anche effettuata preliminarmente via web, sul sito della polizia postale (che in tal caso rilascerà una ricevuta ed un numero di protocollo), per poi essere confermata entro 48 ore nell’ufficio di polizia prescelto all’atto della denuncia online.
In alternativa la denuncia potrà essere proposta in qualsiasi sede di polizia o stazione dei carabinieri, che provvederà a sua volta ad inoltrare la stessa all’ufficio competente.
2) Chi può denunciare la truffa avvenuta?
Il soggetto legittima a proporla, viene individuato dall’art. 640 c.p., il quale all’ultimo comma prevede che il delitto è punibile a querela dalla persona offesa, salvo che ricorrano taluna delle circostanze previste dal comma 2 o un’altra circostanza aggravante.
Quindi il soggetto legittimato a proporre la querela è il soggetto passivo del reato in quanto ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di truffa, dell’individuazione dell’interesse tutelato e conseguentemente del titolare di detto interesse, è la diminuzione patrimoniale, cui corrisponde il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente. In base a questo assunto la giurisprudenza è chiara nel ritenere che, essendo il soggetto passivo del reato colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell’azione truffaldina, la querela proposta dalla persona ingannata, in caso di non coincidenza fra indotto in errore e danneggiato, è priva di ogni effetto (C., Sez. II, 13.7.1993). Oltre a questo, potrai leggere di più anche sulla truffa telefonica, sulla truffa Aribnb e sulla truffa Equitalia.
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