Gentile signora, il reato di molestie sessuali, abusi, sui bambini è uno dei reati più ripugnanti che possano esistere. È un crimine odioso e merita una condanna senza sconti sia per chi commette tale reato, sia per chi tenta di “coprire” l’abusante cercando di far calare una coltre di silenzio su tali episodi. Tuttavia, va detto che vanno colpiti con durezza anche coloro i quali utilizzano lo strumento del Codice penale presentando false denunce di abuso contro persone innocenti per fini biechi o vendette familiari. Detto questo, e rispondendo alla sua domanda, non vi è alcun dubbio che “la madre di famiglia” che si astiene dal denunciare è anch’ella punibile. Infatti, come recita l’art. 40 del Codice penale stabilisce “non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo”.
La madre ha il dovere di denunciare nel momento in cui rileva situazioni pericolose e dannose che possono riversarsi sul minore. Nel caso specifico di abusi sessuali può configurarsi il reato in forma omissiva dell’art. 609 bis cp in concomitanza con l’ar. 40 cp primo capoverso.