Omicidio stradale

Il 23 marzo 2016 sono entrati in vigore i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Così, in Italia, l’omicidio stradale e le lesioni personali derivanti dalla circolazione diventano autonome fattispecie di reato espressamente previste dall’art. 589-bis del Codice Penale. Sino ad allora tali reati rappresentavano delle semplici aggravanti dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose.

Come evidenzia l’ISTAT, solo nel 2015 si sono verificati in Italia 173.892 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato la morte di 3.419 persone (entro il 30esimo giorno dall’incidente) ed il ferimento di altre 246.050.

Secondo i dati raccolti dalle forze dell’ordine italiane, in un anno dall’entrata in vigore dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali c’è stato un calo delle vittime della strada, scese del 5%, rispetto al 2015 e addirittura del 6,7%, nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2016.

Revoca della patente per l’omicidio stradale

La revoca della patente per l’omicidio stradale è un altro tema che merita un approfondimento. Il 17 aprile 2019 la Consulta ha stabilito l’incostituzionalità dell’art 222 del Codice della Strada. L’incostituzionalità fa riferimento alla revoca automatica della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali gravi o gravissime.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 88 del 2019 ha affermato l’illegittimità della disposizione sulle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa qualora non ricorrano le circostanze aggravanti dello stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe: “In tema di reati commessi in relazione alla circolazione stradale, la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente, in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589 bis c.p. (omicidio stradale) sia dall’art. 590 bis c.p. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata, come fattispecie aggravate, dall’art. 589 bis, commi 2 e 3 c.p. e dall’art. 590 bis, commi 2 e 3 c.p. (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Nelle ipotesi diverse da queste ultime, che il legislatore ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare, come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto, e nei limiti fissati, dall’art. 222, comma 2, secondo e dal terzo periodo del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.”

Dal testo emerge che la revoca automatica della patente è legittimata esclusivamente nei casi di condanna per reati stradali in cui sia stata riconosciuta l’aggravante dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe.

La legge su omicidio stradale: cosa dice

Ma come si esprime la legge sull’omicidio stradale? Prima della riforma, la giurisprudenza non prevedeva l’omicidio stradale come reato autonomo, bensì era inserito all’interno dell’ipotesi di omicidio colposo.

Il codice penale, infatti, all’art. 589 stabiliva al comma 2 per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) la pena della reclusione da 2 a 7 anni.

Inoltre, il codice prevedeva un’ipotesi autonoma di lesioni colpose (art. 590 comma 2 c.p.) determinate dalla violazione del codice della strada, aggravata nei casi assunzione di alcool o sostanze stupefacenti. Oltre alle sanzioni penali, il codice della strada all’art. 222 prevedeva la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

La normativa stabilisce anche l’arresto obbligatorio in flagranza di chi provoca un incidente mortale perché sotto effetto di alcol e droga.

Omicidio stradale: il testo

Omicidio stradale: il testo specifico, e cioè l’art. 589-bis prevede che:

“Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.”

Quando è colposo?

Omicidio colposo per incidente stradale: cosa significa? Nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali il procedimento penale si apre d’ufficio e, quindi, non è necessaria la denuncia e/o querela della persona offesa.

L’imputato deve affidarsi a difensori competenti in materia e, se necessario, anche a consulenti tecnici preparati per individuare gli elementi su cui puntare la strategia difensiva per ottenere l’assoluzione o uno sconto di pena.  Un elemento fondamentale è il tempo: l’imputato deve riuscire a far effettuare una perizia tecnica dei presunti veicoli coinvolti al fine di acquisire prove da mostrare durante il dibattimento in aula.

L’introduzione del reato particolare di omicidio stradale ha comportato, poi, la modifica del sesto comma dell’art. 157 c.p., con conseguente raddoppio dei termini di prescrizione nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l o da un soggetto che sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti oltre che in caso di omicidio e lesioni personali colposi plurimi.

La pena prevista dalla legge

Qual è, per l’omicidio stradale, la pena prevista dalla legge? Come si legge dal testo dell’art. 589-Bis, l’omicidio stradale prevede tre ipotesi delittuose sanzionate in modo differente:

1)  È punito chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. La pena prevista è la reclusione da due a sette anni;

2)  È punito chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La pena prevista è la reclusione da otto a dodici anni;

3) È punito il conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. La pena prevista è la reclusione da cinque a dieci anni. Attraverso la stessa pena è punito il conducente di un veicolo a motore che circoli nel centro urbano a una velocità almeno pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h o che circoli su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita. Inoltre, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni il conducente che attraversa un’intersezione con il semaforo rosso o che circola in contromano provocando la morte di un soggetto e che inverta il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o che sorpassi un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.

Un’aggravante dell’omicidio stradale è rintracciabile dalla condotta di una persona che ha cagionato la morte di un soggetto sprovvista di patente di guida o la cui patente sia stata sospesa o revocata. Se il veicolo a motore con il quale è stato commesso il fatto è di proprietà del conducente ed è sprovvisto di assicurazione obbligatoria allora, anche in tal caso, si tratta di un’aggravante.

Un’ulteriore circostanza aggravante è identificata con l’articolo 589-ter del codice penale, introdotto con la legge numero 41/2016.

Tale norma, infatti, prevede che: “Nel caso di cui all’articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.”

Però, l’articolo 589-bis prevede anche una circostanza attenuante in cui la pena è diminuita fino alla metà nel caso in cui l’evento morte non derivi esclusivamente dall’azione o dall’omissione del colpevole.

La Cassazione, nella sentenza n. 32221 del 2018 ha espresso che “In tema di elemento soggettivo del reato, la colpa cosciente è configurabile nel caso in cui l’agente abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare l’evento ma abbia agito con il convincimento di poterlo evitare, sicchè, ai fini della valutazione della responsabilità, il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia desumibile non la prevedibilità in astratto dell’evento, bensì la sua previsione in concreto da parte dell’imputato.”

DDL: cosa sostiene il disegno di legge

DDLIl 28 ottobre 2015 la Camera dei deputati ha approvato il DDL sull’omicidio stradale.

I capisaldi del DDL che hanno introdotto nel codice penale il reato autonomo di omicidio stradale sono:

  • Omicidio stradale;
  • Lesioni stradali;
  • Pene accessorie;
  • Revoca della patente;

Esistono, tuttavia, molti tipi di omicidio: puoi approfondire il tema anche sulla pena per l’omicidio, e l’omicidio aggravato.

Il primo passo per risolvere il vostro problema!

Per un APPUNTAMENTO può contattarci al n° 02 5460319 o potete compilare il form

Torna in alto
Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

Sei accusato di un reato?

Scopri subito come difenderti nel processo penale.
Scrivimi qui
1
Desideri fissare una consulenza?