FATTI DI CRONACA E IL REATO DI FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI BENI
La cronaca degli ultimi giorni ci ha informati sulla vicenda giudiziaria che riguarda l’ex paparazzo Fabrizio Corona, il quale è accusato del reato di fraudolento trasferimento di beni.
Le notizie giornalistiche raccontano che nel controsoffitto dell’appartamento della storica collaboratrice di Corona, Francesca Persi, siano stati ritrovati 1 milione e settecentomila euro. Tralasciando la specialità del caso in questione, dato che peraltro il fotografo ha commesso il fatto nel periodo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, cerchiamo di comprendere più approfonditamente in cosa consiste il delitto in questione.
FATTISPECIE DEL REATO DI FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI BENI
Si incorre nella pena di reclusione da due a sei anni per il reato di fraudolento trasferimento di beni quando, ai sensi dell’art. 12 quinquies del d.lgs 356/1992, si attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o ancora per agevolare la commissione del reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro (o beni o altre utilità) di provenienza illecita.
La norma è stata inserita nel nostro ordinamento nell’ambito delle misure dirette a contrastare le azioni della criminalità organizzata, per la quale spesso si utilizzano prestanome per intestare beni accumulati illecitamente.
Semplificando al massimo il concetto, il reato si realizza allorché si crei artatamente una situazione di apparenza difforme dalla realtà al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.
È il caso del noto o notorio mafioso (persona sottoposta alle indagini) che, nonostante su carta non possegga nulla (lavoro o proprietà), intesta al figlio incensurato delle quote di una società. È presumibile che il denaro usato per acquistare le suddette quote provenga da altre attività illecite.
Per questo la Procura, quando ne acquisisce notizia, inizia ad indagare più approfonditamente e pone una misura di prevenzione (esempio confisca o sequestro).
Per comprendere meglio i confini della condotta che è necessario porre in essere per realizzare il reato ho riportato due sentenze della Suprema Corte.
La Corte di Cassazione, infatti, ha dato una lettura critica dell’art. 12 quinquies, notando, in primis, che la caratteristica principale del reato in questione è la consapevole determinazione, in qualsiasi forma realizzata, di una situazione di difformità tra la titolarità apparente e formale e la titolarità di fatto di un determinato bene (sent. cass. pen. sez. II del 16.09.2015 n. 50293).
In secondo luogo, la Suprema Corte, ha messo l’accento su un altro lineamento essenziale della fattispecie discussa, ossia che il reato di trasferimento fraudolento è a forma libera poiché l’attribuzione fittizia può realizzarsi con qualsiasi forma.
Si legge nella motivazione della sentenza della Corte “Il fatto-reato consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza” (sez. pen. VI, sent. n. 32732 del 28.06.2016).