Il reato di vilipendio alla bandiera in italia

Due turisti italiani in Thailandia sono stati arrestati, con l’accusa di oltraggio alla bandiera thailandese, per aver strappato dei vessilli della nazione ospitante. La polizia della citàà di Krabi ha permesso ai due ragazzi di scusarsi con un video, all’interno del quale i ragazzi hanno affermato che ignoravano che strappare una bandiera costituisse reato in Thailandia in quanto in Italia il simbolo nazionale “non è importante”. Ma è davvero così? No.

Il dispositivo dell’art. 292, primo comma del codice penale dispone che “chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da 1000 a 5000 euro”.

Ma ancor più nello specifico, rispetto al reato che i due italiani hanno commesso, il secondo comma dell’articolo citato dispone che “chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni”.

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Quindi la fattispecie di reato è prevista anche nel nostro ordinamento. Non solo. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35523 del 15.06.2007 ha dato precise indicazioni sull’elemento soggettivo che deve sorreggere il reato ai fini della sua determinazione: è sufficiente il dolo generico.

Questa sentenza altro non è stata che la conclusione di un episodio che è balzato agli onori della cronaca una ventina di anni fa.  Nell’estate del 1997 l’onorevole Umberto Bossi usò frasi ingiuriose nei confronti del tricolore (si sottolinea che, diversamente dal caso dei ragazzi italiani all’estero, il politico non ha distrutto la bandiera ma ha espresso un giudizio di valore). A seguito di questo evento l’onorevole fu condannato dal Tribunale di Como per vilipendio e il giudizio di responsabilità dell’imputato è stato confermato dalla Corte di Appello di Milano.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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