CAMBIO AVVOCATO

È possibile cambiare avvocato o difensore? Quali sono i rischi? E quali sono i vantaggi? Vediamolo insieme in questo articolo.

Quando e come è possibile
cambiare avvocato o difensore?

Nel corso delle indagini o nel corso di un processo si può scoprire di non avere più fiducia nel proprio avvocato.

Di conseguenza il Difensore non è più di fiducia ma è un difensore, per così dire, “di Sfiducia”.

Le ragioni di quanto detto possono essere molteplici: incompatibilità caratteriale, mancanza di ascolto del Difensore, divergenze sulla strategia difensiva da adottare.

A questo punto rimanere con il Difensore “di Sfiducia” sarebbe un errore, un conflitto con se stessi e con l’avvocato in nomina, un calvario giudiziario nel calvario giudiziario.

Sarebbe cosa di buon senso, dunque, revocare il mandato e nominare altro difensore.

Quando non bisogna farlo?

È inutile cambiare il Difensore quando si è alla fine del processo, ovvero all’ultimo udienza, in quanto “i giochi sono stati fatti” e cambiare non servirà ormai a nulla.

Come cambio l’avvocato?

Prima strada: potrai indirizzare tu stesso una raccomandata con ricevuta di ritorno revocando il tuo Difensore e ovviamente ne dovrai subito dopo nominare un altro, altrimenti ne verrà nominato uno d’ufficio.

Seconda strada: potrai nominare subito il nuovo Difensore e, nella nomina conferita a quest’ultimo, revocare contestualmente il tuo precedente avvocato.

Il Difensore che hai revocato dovrà consegnare a te o al tuo nuovo Difensore il fascicolo del processo; qualora non lo facesse questo comporterebbe un illecito professionale, ossia un comportamento sanzionato dal codice deontologico.

Quindi richiedi il fascicolo del processo perché è tuo diritto averlo.

Quando il cambio del difensore
avviene a ridosso dell’udienza

Molte volte può capitare che la tua decisione possa avvenire a ridosso dell’udienza.

In questi casi potresti pensare che sia sconveniente cambiare difensore a ridosso dell’udienza perché il mio nuovo avvocato non avrebbe il tempo di studiare gli atti.

Tranquillo non è così.

L’art. 108 c.p.p. stabilisce che, in caso di revoca del precedente difensore, il nuovo difensore, subentrato nella difesa, può chiedere al Giudice un “TERMINE A DIFESA”, cioè un termine, non inferiore a sette giorni, per poter studiare gli atti di causa ed espletare compiutamente ed effettivamente il suo mandato difensivo.

Concludendo: niente paura e, se la devi fare, fai la tua scelta.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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