Il delitto di istigazione alla corruzione è previsto e punito dall’art. 322 c.p.
Cosa dice la norma?
“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.
Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319.”
Come potrai notare, quindi, la norma distingue a seconda che la condotta venga posta in essere per realizzare la corruzione impropria di cui all’art. 318 c.p. o la corruzione propria di cui all’art. 319 c.p.
- Il primo comma punisce con la pena prevista dall’art. 318 c.p. ridotta di un terzo chiunque offra o prometta denaro o altre utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l’esercizio delle funzioni o dei suoi poteri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.
- Il secondo comma, invece, come anticipato, punisce con la pena prevista dall’art. 319 c.p. ridotta di un terzo l’offerta o la promessa fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio oppure a commettere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l’offerta o la promessa non si accettata.
- Il terzo comma punisce con la stessa pena prevista nel primo il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che sollecita la promessa o la dazione di denaro o altre utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
- Infine, il quarto e ed ultimo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che sollecita un privato a dare o promettere denaro o altre utilità per le finalità di cui all’art. 319 c.p.
Istigazione alla corruzione tra privati: come si configura
Occorre dire che nel nostro ordinamento giuridico non esiste soltanto una corruzione che si viene a costituire tra Pubblico Ufficiale e privato ma anche tra due soggetti privati.
Stiamo parlando della corruzione tra privati.
A questo dobbiamo aggiungere il reato di istigazione alla corruzione tra privati.
Il reato di istigazione alla corruzione tra privati trova la sua disciplina nell’art. 2635 bis c.c., recentemente introdotto dal d.lgs. 38/2017 e da ultimo modificato dalla Legge Spazzacorrotti, che abrogato il comma 3 del predetto articolo, eliminando così la procedibilità a querela della persona offesa.
L’istigazione alla corruzione può configurarsi in seguito a due condotte tenute alternativamente.
Infatti, il primo comma dell’art. 2635 bis c.c. punisce con la pena prevista dall’art. 2635 c.c. ridotta di un terzo chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi funzioni direttive, affinché compiano od omettano atti in violazione di obblighi inerenti al loro ufficio o di obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.
Il secondo comma prevede che la stessa pena si applichi ai medesimi soggetti di cui al primo comma che, però, sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altre utilità per il compimento o l’omissione di un atto in violazione di obblighi inerenti al loro ufficio o di obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accolta.
Infine, come anticipato, il terzo comma è stato abrogato dalla L. 3/2019, quindi ora è prevista la procedibilità d’ufficio per il reato in esame.
Sentenza della Cassazione in materia di istigazione alla corruzione
Detto ciò voglio rappresentarti un caso molto interessante relativo alla figura di reato dell’istigazione alla corruzione.
Ossia il privato che istiga alla corruzione un Pubblico Ufficiale.
Cosa dice la Cassazione sull’istigazione alla corruzione? Ebbene, in tema di istigazione alla corruzione, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 19319 del 2017, secondo la quale non rileva penalmente l’ipotesi in cui l’offerta del privato al pubblico ufficiale si sia rivelata inidonea a ledere o a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma, in particolare nel caso in cui, pur ricadendo nell’art. 322 c.p., si sia in presenza di regalie di cortesia o d’uso.
Il procedimento si concludeva con l’assoluzione dell’imputato perché non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p.
Esaminiamo meglio il fatto in esame.
Al predetto, responsabile di una ditta di soccorso stradale, era stato contestato l’art. 322 c.p. perché accusato di aver offerto ad un assistente capo della Polizia di Stato la somma di 50 euro per il compimento di un atto del suo ufficio. Tuttavia, il Giudice escludeva, sulla base di rigide regole che disciplinano la turnazione delle ditte accreditate per il soccorso stradale, che la finalità della dazione di denaro fosse per indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario al proprio ufficio, dovendosi piuttosto interpretare tale gesto quale forma di ringraziamento.
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