L’AVVOCATO PENALISTA: IL REATO DI STALKING
COS’ E’?
Nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori, comunemente denominato stalking, è disciplinato dall’art. 612 bis c.p. e punisce chiunque <<con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita>>.
Generalmente, nei casi più frequenti, il contesto in cui è maturato lo stalking è quello in cui vittima e stalker hanno avuto una relazione.
Le condotte che configurano il reato di stalking non necessitano obbligatoriamente della presenza fisica dello stalker ma ben può essere compiuto con ripetute telefonate, l’invio di buste, sms, e-mail e messaggi tramite internet, pubblicazione di video a contenuto ingiurioso, sessuale o minaccioso sui social network.
O, ancora, la condotta persecutoria potrebbe essere posta in essere mediante aggressioni verbali in presenza di amici e conoscenti al fine di fare “terra bruciata” sui rapporti sociali della vittima.
A volte, l’attività persecutoria può realizzarsi sul luogo di lavoro, ove il persecutore può fare irruzione e, stante la creazione di un clima di terrore creato ad arte, indurre il datore di lavoro a licenziare la persona offesa.
Ai fini giuridici, la configurazione del reato non si verifica attraverso la mera reiterazione delle condotte o comunque un’attività molesta (altrimenti ci sarebbe il reato di cui all’art. 660 c.p. ovvero molestie o disturbo alla persona) bensì occorre che si realizzi un grave stato di ansia o di paura, ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
COSA RISCHIO?
Ebbene, devi sapere che la pena per il reato di stalking consiste nella reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Devi sapere, però, che la pena viene aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Per tali reati, il termine per proporre querela è di sei mesi e la remissione della stessa può essere fatta solamente in via processuale.
COME POSSO AIUTARTI?
Nel caso in cui tu fossi imputato in un procedimento penale per il reato di stalking è necessario che tu sappia che ti occorre un avvocato specializzato in questi reati.
Personalmente, ho affrontato molti di questi casi riuscendo a dimostrare la pretestuosità e l’infondatezza delle accuse.
Difatti, con questo articolo voglio portare come esempio il caso di un mio assistito che per privacy chiameremo Marco.
Marco per ben 7 anni era stato legato da un’importante relazione sentimentale con Maria.
In seguito alla decisione di quest’ultima di terminare la relazione senza alcun motivo apparente, Marco – al solo fine di capire la decisione presa dalla sua ex – cominciava a chiamarla con insistenza appostandosi sotto casa.
In seguito, non essendoci nessuna risposta da parte di Maria, Marco decideva nel 2011 di recarsi presso la sua abitazione allo scopo di parlarle.
Tuttavia, non trovandola in casa, preso dallo sconforto, prendeva a calci e pugni la porta d’ingresso.
Marco veniva denunciato nel 2006 dalla sua ex e, nel 2014 iniziava il procedimento penale nei suoi confronti.
Ebbene, in tale procedimento, sono riuscito a dimostrare l’infondatezza delle accuse e, dunque, la totale insussistenza del reato di stalking.
Difatti il Tribunale di Milano derubricava le condotte commesse da Marco dal reato di stalking al reato di molestie (un reato meno grave) affermando la prescrizione di queste ultime in quanto avvenute, ad eccezione della condotta del 2011, prima dell’entrata in vigore della legge n. 38/2009 la quale ha introdotto il reato di stalking.
Per quanto riguarda, invece, la condotta del 2011, consistendo in una sola azione essa non poteva integrare il reato di stalking ma il meno grave reato di molestie.
Infatti, come detto, per far sì che sussista il reato di atti persecutori è necessario che le azioni compiute siano reiterate nel tempo ovvero che il soggetto agente compia più di una condotta.
Per quest’ultima condotta, sono riuscito a dimostrare che l’azione era singola ed isolata e, non aveva comportato nessuna conseguenza materiale e psichica ai danni della donna.
Pertanto, Marco per la condotta del 2011 è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.
Avv. Francesco D’Andria
P.S. Ti allego il dispositivo della sentenza.