Omicidio nel codice penale: tentato, colposo, premeditato e doloso

Il Codice Penale italiano colloca il reato dell’omicidio nei “Delitti contro la persona”.

  • Il bene protetto è la vita umana del singolo soggetto;
  • Il soggetto agente può essere chiunque;
  • Il soggetto passivo è l’essere vivente.

Omicidio nel codice penaleQuali sono, allora, le informazioni sull’omicidio nel codice penale? Il codice penale inserisce molteplici fattispecie di omicidio: quello doloso, colposo, stradale, preterintenzionale e del consenziente.

Tentato omicidio nel codice penale: la disciplina del reato

Tentato omicidio nel codice penaleTentato omicidio nel codice penale: cosa dice la legge? L’art. 56 c.p. disciplina il reato di delitto tentato:

“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.”

  • Il tentativo compiuto si verifica quando il soggetto agente attua tutto l’iter criminoso, ma l’evento non si è verificato (ad esempio l’omicida spara un colpo che non colpisce il bersaglio);
  • Il tentativo è incompiuto quando l’iter criminoso non è stato portato a termine.

Sul tentato omicidio, la Cassazione si è espressa attraverso la sentenza del febbraio 2007 n. 16666 specificando che: “La configurazione del delitto tentato non è compatibile con l’elemento psicologico del dolo eventuale, ma solo con quello del dolo diretto, ivi compreso il c.d. dolo alternativo, che si verifica quando il soggetto si rappresenta indifferentemente, siccome in sostanza equivalenti, l’uno e l’altro evento, entrambi eziologicamente collegabili alla sua condotta e alla sua cosciente volontà. “

Se, ad esempio, vengono lanciati dei sassi da un cavalcavia, si può parlare di tentato omicidio?

La Cassazione ha stabilito che: “Costituisce tentativo di omicidio plurimo il lancio “a pioggia”, dall’alto di un cavalcavia sulla sottostante sede autostradale, in ora notturna, di sassi, pietre, cocci e simili, in quanto tale azione, seppure non diretta a colpire singoli autoveicoli, è idonea – per la non facile avvistabile presenza degli oggetti sulla carreggiata, data anche l’ora notturna, e per la consistente velocità tenuta generalmente dai conducenti in autostrada – a creare il concreto pericolo di incidenti stradali, anche mortali, al cui verificarsi, quindi, sotto il profilo soggettivo, deve ritenersi diretta la volontà dell’agente.” (Cass. pen. Sez. I, 25/03/2003, n. 19897).

Omicidio colposo nel codice penale: cosa dice la legge

ColposoOmicidio colposo nel codice penale: quali differenze? L’omicidio colposo è un reato in cui un soggetto cagiona la morte ad un altro ma senza l’intenzione di commettere tale delitto. Un esempio è il caso di un incidente stradale in cui taluno abbia perso la vita.

L’elemento che contraddistingue l’omicidio colposo è, appunto, la colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) e non l’intenzione di uccidere.

In Italia, il reato di omicidio colposo è disciplinato dall’art. 589 del Codice Penale e prevede che:

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Il reato di omicidio colposo è procedibile d’ufficio. Non è, quindi, necessaria una querela per avviare le indagini. 

Omicidio premeditato nel codice penale: qual è l’ordinamento

PremeditatoVi sono anche delle specifiche regole in merito all’omicidio premeditato, che nel Codice Penale ha una posizione molto rilevante. Secondo l’Ordinamento giuridico italiano, commettere un delitto con premeditazione è una circostanza aggravante.

L’art. 576 e 577 del codice penale stabiliscono le circostanze aggravanti speciali che riguardano il reato di omicidio e prevedono l’applicazione dell’ergastolo se l’omicidio è commesso quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione.

Ma cos’è la premeditazione?

La Cassazione ha stabilito che: “Gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo del soggetto agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l’occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione.” (Cass. pen. Sez. V, 02/02/2017, n. 33250).

Doloso: la legge in Italia

DolosoIn Italia, l’omicidio doloso, definito anche volontario, è un reato previsto dall’articolo 575 del Codice Penale: “Chiunque cagioni la morte di un individuo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”.

Gli elementi costitutivi del reato sono:

  • Bene giuridico tutelato: vita individuale (intesa in una duplice prospettiva, una è quella del diritto individuale supremo e personalissimo, mentre l’altro è l’interesse della collettività).
  • Soggetto attivo: il reato può essere commesso da chiunque (delitto comune).
  • Soggetto passivo: l’essere umano.
  • Fattispecie oggettiva: viene incriminato qualsiasi comportamento che cagioni la morte ad un uomo.
  • Dalla condotta attiva deve scaturire l’evento della morte del soggetto passivo.
  • Elemento psicologico: dolo generico. Il soggetto attivo deve essersi rappresentato e aver voluto la morte del soggetto passivo.
  • Il tentativo è ammesso.

La Cassazione ha stabilito che: “Il criterio distintivo tra l’omicidio volontario e l’omicidio preterintenzionale deve essere individuato nella diversità dell’elemento psicologico che, nel secondo reato, consiste nella volontarietà delle percosse e delle lesioni alle quali consegue la morte dell’aggredito come evento non voluto neppure nella forma eventuale ed indiretta della previsione e dell’accettazione del rischio della morte del soggetto passivo” (ass., Sez. I, 28.03.2014 n. 14647).

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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