COS’E’?

Il reato di omesso versamento dell’iva è disciplinato dall’art. 10 ter D. lgs. 74/2000 e punisce chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto superiore all’importo di Euro 50.000,00 dovuta sulla base della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.

CHI PUO’ COMMETTERE QUESTO REATO?

Il reato di omesso versamento dell’IVA può essere commesso solo dalla persona che ha l’obbligo di presentare l’imposta sul valore aggiunto sulla base della dichiarazione annuale dei redditi.

COSA RISCHI?

È opportuno capire la pena prevista da tale disciplina per comprendere quali rischi si incorrono qualora si commetta il reato in esame.

La commissione del reato viene punita con la pena della reclusione la quale è prevista per un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

Ebbene, se hai omesso il versamento dell’imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a Euro 50.000,00 sappi che il tuo comportamento costituisce un illecito penale.

 

LA DIFFICOLTA’ DELLA CRISI ECONOMICA

In passato la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato la penale responsabilità dell’imprenditore che ometta il versamento delle somme dovute a titolo di IVA indipendentemente dalle motivazioni che hanno indotto l’imprenditore a non versare la suddetta imposta poiché il contribuente non poteva eludere il proprio dovere di accantonamento delle somme di danaro versare all’ente.

Dunque, il ragionamento affermato poc’anzi muoveva dal presupposto dell’avvenuto incasso, da parte dell’imprenditore, delle somme a lui dovute.

Se l’imprenditore, invece, non ha mai riscosso le somme dovute a titolo di IVA, cosa succede?

E’ il tipico caso di chi emette fatture per una prestazione lavorativa effettivamente compiuta ma non incassata.

Dovrà comunque pagare l’IVA anche se non ha incassato il denaro della prestazione effettuata.

Ebbene, il reato di cui all’art. 10 ter D.lgs 74/2000 viene integrato quando, sotto il profilo soggettivo, sussiste il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di omettere il versamento all’erario di quanto dovuto.

Di tal ché, è necessario che l’imprenditore si sia rappresentato e abbia voluto l’omissione di una somma di denaro superiore all’importo di Euro 50.000,00 a titolo di valore aggiunto sulla base della dichiarazione annuale.

Recentemente la giurisprudenza di merito si è espressa in senso antitetico al passato affermando che la volontarietà di omettere i versamenti non può sussistere quando la crisi finanziaria dell’imprenditore è conseguenza dei mancati pagamenti di terzi soggetti.

Di tal ché, nessun rimprovero può essere mosso all’imprenditore che non ha mai detenuto le somme di danaro a titolo di IVA.

Tale impostazione è stata recepita, recentemente, da una serie di sentenze di merito.

La prima è una sentenza del 2012 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Firenze con la quale veniva assolto dal reato di omesso versamento dell’IVA – per mancanza dell’elemento soggettivo – un imprenditore che si era visto costretto a porre in essere tale condotta a causa del mancato pagamento da parte dei propri creditori.

Nel caso di specie, infatti, l’imprenditore non aveva la volontarietà di omettere all’Erario l’imposta sul valore aggiunto ma si era trovato costretto in quanto si trovava in difficoltà economiche a causa delle inadempienze di terze persone.

Sempre nel 2012, anche il Tribunale di Milano ha ritenuto di assolvere per mancanza dell’elemento soggettivo l’imprenditore che, pur attivandosi nel recupero dei crediti, si trovava in difficoltà economico dallo stesso non prevedibili a causa degli inadempimento dei propri clienti.

Più recentemente anche il Tribunale di Torino ha pronunciato delle sentenze secondo le quali deve essere assolto l’imprenditore  che provi di non aver potuto provvedere ai versamenti dell’IVA a causa della illiquidità involontaria dell’impresa.

Pertanto, qualora l’imprenditore si trovi nell’impossibilità di pagare le ritenute o le imposte a causa di gravi e provati problemi economici, si intende non integrato il reato per mancanza dell’elemento soggettivo.

COME POSSO AIUTARTI?

Posso aiutarti dimostrando in giudizio che l’omesso versamento dell’IVA non è dipeso dall’intenzione di trattenere somme indebitamente ma per grave crisi economica causata da fatture non incassate (rectius: soldi non ricevuti).

 

Avv. Francesco D’Andria

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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