L’avvocato penalista e il reato di rapina

L’avvocato penalista Francesco D’Andria racconta un caso giudiziario avente ad oggetto un reato di rapina.

Milano, farmacia di via Boifava. Due giovanissimi entrano con il viso coperto per compiere una rapina. Il farmacista reagisce (almeno secondo quanto sostiene la Pubblica Accusa), e uno dei rapinatori decide di scappare (verrà acciuffato da lì a poco dallo stesso farmacista). Il Corriere della Sera, po- che ore dopo l’accaduto, nella sua pagina web, dedica al caso ampio risalto. Su internet vengono pubblicati anche alcuni fotogrammi, tratti dalle telecamere a “circuito chiuso” dell’esercizio commerciale, dell’avvenuta azione criminosa. Insomma, una rapina raccontata in diretta. Così come in di- retta vi è il verdetto di colpevolezza. Per fortuna, però, c’è ancora il processo. Il capo d’incolpazione è impietoso: tentata rapina aggravata. Ma, a mio parere, la tentata rapina non sta in piedi. Perché? Il nostro ordinamento stabilisce che per esservi un delitto tentato deve intervenire un evento che impedisca la realizzazione del crimine. Esempio: non posso portare a termine il compimento della rapina perché intervengono le forze dell’ordine. Dunque, ci chiediamo: quale sarebbe quest’evento che avrebbe interrotto il proposito criminoso del mio assistito? La pubblica accusa sostiene la reazione del titolare della farmacia. Io non lo credo. Facciamo il processo con rito abbreviato. Nella mia discussione evidenzio al Tribunale l’elemento centrale della vicenda. Ossia che il mio cliente non è stato affrontato dal farmacista con un Kalašnikov, con un Bazuca, oppure con la bomba atomica (!), ma ha soltanto urlato contro l’imputato. Ergo, non c’è nulla che ha impedito al giovane di non commette- re più la rapina. La verità è che “la marcia indietro” dell’imputato è avvenuta non per una “reazione coartante” del titolare della farmacia, bensì spontaneamente. Questa circostanza emerge proprio dalla denuncia del farmacista, il quale ha dichiarato alla polizia che il giovane “vedendomi ha pensato bene di andarsene”. Difatti, lo stesso imputato, già al momento dell’arresto, aveva dichiarato al Giudice che egli, allorché aveva visto il farmacista tremare, si era deciso ad andarsene spontaneamente. Tut- to ciò vuol dire “desistenza volontaria”. Tradotto dall’avvocatese: nessun reato. Nessun colpevole. Si dirà: ma i famosi fotogrammi messi on line? Ov- vero la prova provata della colpevolezza? La Pro- cura della Repubblica di Milano non ha neanche chiesto l’acquisizione di quei filmati, ritenendoli irrilevanti! Il Tribunale di Milano decide comunque di condannare. Come Difesa otteniamo la scarcerazione. Appuntamento in appello, non on line.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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