Gentile lettore, il caso in questione è regolato dal Dpr 309/90 che costituisce il T.U. che disciplina la materia degli stupefacenti.
Possiamo dire che il discrimine della criminalizzazione dei comportamenti in esame ruota intorno al concetto di uso personale e uso a fini di spaccio. In altre parole, se il quantitativo di stupefacente è finalizzato allo spaccio, allora, ovviamente, vi sarà una rilevanza di carattere penale; diversamente, se l’uso è personale, allora la condotta non costituisce reato. Ad individuare le droghe che costituiscono “sostanze stupefacenti” ai sensi della normativa in materia è una circolare periodicamente aggiornata dal Ministero della Sanità.