GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
L’art. 186 Codice della strada
Tale ipotesi di reato è regolamentato dall’art. 186 del Codice della strada, rubricato “Guida sotto l’influenza dell’alcool”.
Questo tipo di reato è considerato un reato di PERICOLO ASTRATTO: ciò significa che la norma punisce chiunque si metta alla guida in stato di alterazione alcolica a prescindere dal compimento di un evento dannoso.
Dunque, la condotta del conducente dovrà essere vagliata dal giudice, il quale dovrà stimare sul piano processuale se questi si era messo alla guida in uno stato di alterazione a causa dell’ingerimento di sostanze alcoliche.
Le diverse fasce alcoliche
L’attuale formulazione della norma individua tre distinte fasce di ebbrezza alcolica con differenti conseguenze sul piano sanzionatorio: più alto sarà il tasso alcolico, più alta sarà la sanzione.
Il comma 2 dell’art. 186 Cds è suddiviso in 3 lettere (A, B e C) che identificano tre autonome fattispecie e, pertanto, tre diverse ipotesi incriminatrici: questo lo si comprende bene se si osserva che ognuna di esse prevede pene e sanzioni differenti a seconda del diverso tasso alcolico rilevato.
Vediamo nello specifico le tre differenti fasce alcoliche:
- a): prevede una sanzione amministrativa da euro 531 a euro 2.125, nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
Una volta accertata la violazione consegue anche un’altra sanzione amministrativa accessoria: la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
- b): dispone l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a 6 mesi, qualora sia stato accertato un valore alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); all’accertamento del reato in questione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;
- c): prevede l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto dai 6 mesi a 1 anno, qualora il valore del tasso alcolemico sia stato accertato in misura superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). E’ sempre e comunque prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Lo stesso comma configura anche una diversa situazione: qualora il veicolo appartenga a una persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Cosa si fa quando si era obiettivamente ubriachi alla guida?
Quando si viene fermati dalla polizia e si è “alzato un po’ troppo il gomito”, come ci si deve comportare?
Se la polizia ti ferma per sottoporti ad alcooltest, non devi assolutamente rifiutarti.
Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti relativi allo stato di ebbrezza alcolica costituisce infatti un reato autonomo, disciplinato dall’art. 186 Cds al comma 7.
Per la configurazione di tale distinto reato è sufficiente la manifestazione dell’indisponibilità da parte del trasgressore, non servendo a nulla il successivo esame presso una struttura sanitaria o comunque un atteggiamento collaborativo ex post.
Solitamente l’accertamento da alcooltest viene effettuato direttamente sul luogo del controllo tramite l’uso di dispositivi ad hoc, ma qualche volta può accadere che gli operanti siano sprovvisti della strumentazione necessaria. Nonostante ciò, il reato di rifiutarsi di sottoporsi all’accertamento sussiste anche nel caso in cui l’agente sia stato invitato dai Carabinieri a recarsi nel comando sito a poca distanza dal luogo in cui lo stesso è stato fermato.
La giurisprudenza ha inoltre equiparato al rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico, la condotta di chi simula per tre volte di soffiare nell’etilometro.
La soluzione al reato della guida in stato di ebbrezza: i lavori di pubblica utilità
Chi è stato condannato per il reato in questione è soggetto al reato contravvenzionale e alle pene accessorie di cui si è trattato nei paragrafi precedenti.
Chi ha subito tale condanna, però ha la possibilità di vedersi sostituita la pena detentiva e pecuniaria con quella del “lavoro di pubblica utilità”.
In particolare, allo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità consegue l’estinzione del reato, la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la revoca dell’eventuale confisca del veicolo sottoposto a sequestro.
Il beneficio dei lavori di pubblica utilità non può però sempre applicarsi; sono previste infatti alcune limitazioni:
- Il lavoro di pubblica utilità non può essere applicato a coloro che abbiano provocato incidenti;
- Il lavoro di pubblica utilità può essere accordato una sola volta;
- Affinché venga applicato il lavoro di pubblica utilità è necessario il consenso dell’imputato;
- Il lavoro di pubblica utilità ha durata corrispondente a quella della sanzione detentiva concretamente irrogata e della conversione della pena pecuniaria, equiparando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
Come viene svolto il lavoro di pubblica utilità?
Esso si svolge attraverso una prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in primis nell’ambito della sicurezza e dell’educazione stradale, presso enti statali, regionali, provinciali o comunali, oppure presso enti/organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, ovvero di lotta alle dipendenze, per un massimo di otto ore al giorno, salvo diversa determinazione del condannato.
Solitamente la pena sostitutiva deve essere eseguita in un Comune della Provincia di residenza del condannato, ma non si esclude che lo stesso possa indicare esplicitamente un diverso luogo; in tal caso la sostituzione della pena non potrà essere negata dal Giudice, ma questi dovrà stabilire le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva.
Il Giudice della condanna dovrà poi verificare il corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità; incaricati del controllo saranno l’ufficio locale dell’esecuzione penale oppure gli organi di polizia giudiziaria, che dovranno relazionare sul punto.
A conclusione del lavoro positivamente eseguito, il Giudice fisserà udienza ovvero emetterà un provvedimento de plano (cioè senza particolari formalità processuali), sancendo in ogni caso l’estinzione del reato.