La violenza sessuale di gruppo è una fattispecie di reato prevista dall’art. 609 octies, il quale prevede che la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis.
La sanzione prevista è la reclusione da sei a dodici anni.
Ciò che giustifica una sanzione più elevata rispetto alla violenza sessuale compiuta da un singolo soggetto, sta nel fatto che l’aggressione commessa da più persone riunite, oltre a comportare una più intensa lesione della libertà sessuale a causa della possibile reiterazione degli atti di violenza, vanifica le possibilità di difesa e di resistenza della vittima e la espone a un più grave trauma psichico che, comunque, discende da qualsiasi episodio sessuale.
La pena, inoltre, è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 609 ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato. La pena è diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato da un soggetto che abbia esercitato su di esso la sua autorità, direzione o vigilanza, oppure quando taluno ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica.
Ultima ipotesi per le quali è prevista una diminuzione della pena è quando, il soggetto sia stato determinato a commettere il reato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale.
Violenza sessuale di gruppo in giurisprudenza
Affinché si configuri una violenza di gruppo, la giurisprudenza ha ritenuto che è necessario e sufficiente che due sole persone siano contestualmente presenti sul luogo e nel momento nel quale anche una sola di esse costringe taluno, con violenza, minaccia o con abuso di autorità, ovvero abusando delle condizioni fisiche o psichiche della persona offesa o traendola in inganno mediante sostituzione di persona, a compiere o subire atti sessuali.
Un esempio può essere quando uno solo dei due agenti compia l’atto sessuale e l’altro tenga la vittima ferma, oppure si può configurare anche quando uno dei due agenti compia l’atto e l’altro inciti, rafforzando quindi la volontà criminosa dell’altro soggetto che pone in essere ad esempio una violenza sessuale.
Quando si parla di violenza di gruppo bisogna tener conto di un’ulteriore fattispecie, ossia il concorso di persone nel reato di violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bis, ma qual è la differenza con la violenza di gruppo?
Il concorso nel reato di violenza sessuale si configura solo nella forma del concorso morale con l’autore materiale della condotta criminosa senza che il concorrente sia presente sul luogo del delitto, dovendosi altrimenti configurare la fattispecie prevista dall’art. 609 octies.
La giurisprudenza parla di una condotta volta a istigare, consigliare, aiutare o agevolare il singolo autore materiale della violenza, ovviamente tale condotta non dovrà tradursi nella mera presenza sul luogo e nel momento della consumazione della violenza, perché altrimenti integrerebbe il reato più grave di violenza sessuale di gruppo.
La condotta non punibile
Non integra il reato in questione, la condotta di chi si limita a guardare il compimento di un atto sessuale poiché non apporta nessuna partecipazione volta a istigare, consigliare, aiutare o agevolare l’azione criminosa. Ad esempio, a nostro parere non è punibile chi, da casa sua, guarda con il binocolo il consumarsi di una violenza sessuale di gruppo nella casa di fronte.
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