Adescamento di minorenni, reato e 231

Il reato di adescamento di minorenni

L’adescamento di minorenni è un reato introdotto con la legge n. 172 del 2012, all’articolo 609 undecies il quale prevede che, chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli:

– 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù),
– 600 bis (prostituzione minorile),
– 600 ter (pornografia minorile) e
– 600 quater (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater.1 (pornografia virtuale),
– 600 quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile),
– 609 bis (violenza sessuale),
– 609 quater (atti sessuali con minorenne),
– 609 quinquies (corruzione di minorenne) o
– 609 octies (violenza sessuale di gruppo)

adesca un minore di anni sedici è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
adescamento di minorenniPer adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Affinché si possa applicare l’articolo 609 undecies è necessario che la condotta di adescamento sia posta in essere con lo scopo di realizzare uno dei reati sopraindicati.

In altre parole, il reato di adescamento si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata.
Più semplicemente, il reato si realizza quando la condotta del reo consiste appunto nell’adescare il minore ma la condotta non si concretizza con un reato sessuale (tra quelli sopraelencati).

Attraverso l’introduzione di tale norma il legislatore ha voluto anticipare la tutela penale della sfera sessuale dei minori, sanzionando anche i «primi contatti finalizzati agli atti di pedofilia» (Discussione del disegno di legge A.C. 2326-A, seduta del 18.1.2010, Resoconto stenografico dell’Assemblea, 16).
Adescamento di minorenni reatoCome detto, il delitto è stato introdotto dalla L. 1.10.2012, n. 172 (entrata in vigore il 23.10.2012), che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25.10.2007 (sulla quale v. sub art. 414 bis).

La Convenzione di Lanzarote richiede, all’art. 22, la punibilità come reato della condotta di «adescamento di bambini a scopi sessuali», definita come «il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino… allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato… qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro». Si tratta della condotta altrimenti definita di grooming, ovvero di adescamento dei minori per scopi sessuali tramite internet.

Domanda: cosa succede se si realizza uno dei reati sopraelencati?
Si procederà soltanto per quest’ultimi e non per l’adescamento, risolvendosi l’adescamento come un antefatto non punibile.

Il reato di adescamento di minori è contemplato anche nella legge 231/2001 che stabilisce la responsabilità penale dell’ente, inteso come società, enti e persone giuridiche.

Il reato di adescamento di minorenni è stato introdotto nella legge in questione, attraverso il decreto legislativo 39/2014 all’articolo 25 quinquies, il quale prevede l’applicazione in capo all’ente di una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.

Come può avvenire l’adescamento e la conseguente configurazione del reato?

La modalità più frequente mediante la quale si realizza il reato di adescamento di minorenni è quella dell’utilizzo di social. Come avviene ciò?
Il comportamento dell’adescatore pone in essere un’attività di manipolazione psicologica strutturata in fasi consecutive.
Generalmente, l’adescatore procede nella scelta della vittima attraverso l’impiego di social network e motori di ricerca, come ad esempio snapchat o musically, in cui l’adescatore riesce ad adescare facilmente i minorenni, che non hanno piena consapevolezza dell’utilizzo di queste app.

Individuato il bersaglio, lo contatta e getta le basi per un legame di amicizia virtuale, cui segue un consolidamento del legame affettivo e confidenziale.
Accertata l’assenza di controllo genitoriale o di una supervisione nell’uso del computer/cellulare, l’adescatore si apre a confidenze e richieste personali e ne chiede altrettante in cambio, il che produce una crescita repentina del grado di intimità e di reciproca mutualità del rapporto, come ad esempio la ricarica telefonica compiuta dall’adescatore in cambio di una foto “provocante” da parte della sua “vittima”.

Infine, introduce la tematica sessuale, come abbiamo appena visto nell’esempio, ed esercita successivamente pressioni finalizzate all’incontro, a volte usando come minaccia i segreti e le intimità raccolte nel corso dell’adescamento.
Un esempio pratico può essere quello che vede coinvolto un uomo, il quale fingendosi di essere una ragazza di 19 anni mediante l’utilizzo di facebook, aveva mostrato a minorenni sotto i 14 anni, foto di nudo femminile per indurli a compiere atti sessuali, consistiti in masturbazione reciproca e individuale.

In questo modo l’uomo aveva carpito la fiducia degli stessi, rivolgendo inoltre, apprezzamenti di natura sessuale in relazione alle foto e ai video trasmessi dai minorenni, contenenti immagini dei loro organi genitali. In questo modo va ad occasionare l’incontro e ad adescare il minore.

Adescamento di minorenni e 231

231Dato che, come abbiamo visto, è possibile che questa tipologia di reato venga punita dalla legge 231, è opportuno riportare un esempio pratico di quando la società potrebbe essere sanzionata per il compimento del reato di adescamento di minorenni.

Un caso potrebbe essere quello che vede coinvolto un fotografo di una società pubblicitaria, il quale ingaggia varie modelle minori di 14 anni per una campagna pubblicitaria ed effettui da solo il casting con esse.

In questo caso è possibile che l’uomo faccia degli apprezzamenti e ponga in essere delle pratiche adescative su una delle modelle presenti, entrando in un secondo momento in confidenza con la stessa, allo scopo di compiere atti sessuali.
La società deve adoperarsi attraverso un modello di sicurezza concretizzato nella pratica attraverso ad esempio delle segretarie e assistenti che vadano a monitorare il reclutamento e il contatto con le minori evitando così rapporti esclusivi con fotografi e addetti ai lavori. In tal modo si scongiurerà qualsiasi contatto atipico ed informale che potrebbe occasionare pratiche adescative.

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