Omesso pagamento acconto iva

Omesso pagamento acconto IvaOmesso pagamento acconto iva: cosa sapere? Nel 2017, la Corte di Cassazione ha analizzato un caso di omesso versamento Iva da parte di un contribuente con l’innalzamento della soglia di punibilità penale che è stata fissata a 250.000 euro.

Nella sentenza, la Corte ha stabilito che solo il superamento della nuova soglia fa scattare il reato di omesso versamento Iva e l’innalzamento della soglia è applicabile anche al passato.

Nel caso in cui, invece, la nuova soglia penale di 250.000 euro non viene superata il fatto non sussiste.

Precedentemente, il limite era fissato a 50.000 euro ed è stato poi elevato a 250.000 euro a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 158 del 2015 all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000.

A partire dal 22 ottobre 2015 (giorno di entrata in vigore del Dlgs n. 158/2015), è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta.

Omesso pagamento IvaOmesso pagamento iva: cosa dice la legge

In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell’impresa e, quindi, individuabile anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, come nel caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali e dei debiti tributari, con carattere di sistematicità. Al riguardo si osserva che l’elemento soggettivo richiesto non è l’intenzionalità dell’insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà da parte degli amministratori di porre in essere abusi o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria dell’impresa, non essendo necessaria la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare, ma solo la consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico derivanti dalla propria azione.”

Attraverso tale sentenza (n. 37527), il 16 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’amministratore che decide di non pagare sistematicamente IVA e contributi può essere condannato per il reato di bancarotta fraudolenta.

Il caso in questione aveva come imputato il presidente del consiglio di amministrazione di una società che avrebbe causato il fallimento della società omettendo il versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei tributi In materia di IVA e di Imposte Dirette, come il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

L’art. 223 comma 2, n. 2 della Legge Fallimentare disciplina il comportamento illecito che ha cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

La Cassazione, però, ha stabilito anche che: “In tema di omesso versamento di Iva, non risponde del reato di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per difetto dell’elemento soggettivo, il liquidatore di società che, a fronte di istanza di fallimento già presentata anteriormente alla scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, ometta di adempiere l’obbligazione tributaria nel legittimo convincimento, erroneo quanto alla circostanza fattuale del non ancora intervenuto fallimento, che il versamento violi la regola della “par condicio creditorum” di cui agli artt. 51 e 52 della legge fallimentare ed integri, a determinate condizioni, il reato di bancarotta preferenziale” (Cass. pen. Sez. III Sent., 29/10/2014, n. 5921).

Oltre alle informazioni appena lette su omesso pagamento acconto Iva e versamento per intero, scopri di più anche sul reato di bancarotta fraudolenta e sulle fatturazioni false.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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