Bancarotta fraudolenta: quale pena? La bancarotta fraudolenta è un tipo di reato fallimentare che viene disciplinato dalla Legge Fallimentare nelle ipotesi in cui un imprenditore dichiarato fallito metta in atto delle condotte discutibili allo scopo di salvare illecitamente il proprio patrimonio.

Bancarotta fraudolenta penaL’ordinamento giuridico italiano disciplina tale reato attraverso l’art. 216 della Legge Fallimentare:

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

– ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

– ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

1. La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

2. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

L’art. 223 della Legge Fallimentare, invece, disciplina i fatti di bancarotta fraudolenta:

“1. Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se:

– hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

– hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 216.”

Le diverse fattispecie di bancarotta, quindi, hanno un trattamento sanzionatorio differente. Infatti, per quanto riguarda il reato di bancarotta fraudolenta e impropria fraudolenta (artt. 216 e 223 l. fall.) viene punito con la reclusione da tre a dieci anni; la bancarotta preferenziale (art. 216 co. 3 l. fall.) è punita con la reclusione da uno a cinque anni.

Concorso in bancarotta fraudolenta: pena possibile

Concorso in bancarotta fraudolenta penaPer quel che invece riguarda il concorso in bancarotta fraudolenta, quale pena è possibile? Come afferma la Cassazione, un estraneo può concorrere nei reati fallimentari propri come la Bancarotta fraudolenta.

Affinché ciò possa avvenire, è necessario che:

  • Ci sia almeno una persona che abbia la qualità prevista per commettere il reato proprio;
  • Il soggetto estraneo offra un proprio contributo causale rispetto alla realizzazione del fatto illecito;
  • Deve sussistere il dolo di concorso (Cass. Pen. Sez. V, 1 dicembre 1998, n. 2501).

Per quanto concerne il contributo causale, può essere sufficiente anche il mero consiglio, l’invito o il suggerimento dell’istigazione a compiere un’azione penalmente illecita.

Il concorso esterno in tale reato può collocarsi in qualsiasi momento della vicenda fallimentare, anche prima della dichiarazione di fallimento.

Il concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta è disciplinato dagli artt. 216 – 217 e 223 della legge fallimentare.

Attraverso la sentenza n.8349 del 01/03/2016, la Cassazione si è espressa sul concorso in bancarotta fraudolenta: «è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell’evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l’imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell’impresa.

Facciamo un esempio. Un imprenditore si rivolge ai propri consulenti, come ad esempio un commercialista, per attuare operazioni che sembrerebbero lecite ma che, in realtà, possono diventare operazioni scorrette e/o illecite.

Bancarotta fraudolenta aggravata: pena prevista

AggravataChe dire invece della bancarotta fraudolenta aggravata? Quale pena in questo caso è prevista? Può essere accusato di bancarotta fraudolenta l’imprenditore che nasconde i propri beni, che distrugge i documenti contabili che quello che dichiara false passività.

Molte volte, può capitare che l’imprenditore attui tutte le condotte appena descritte: in tal caso, si può parlare di bancarotta fraudolenta aggravata.

L’art. 219 L.Fall. disciplina le circostanze aggravanti ed attenuanti della bancarotta fraudolenta:

“Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;

2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.”

Con la sentenza n. 121 del 2012, la Cassazione ha ritenuto che sussiste l’aggravante del danno di rilevante entità nel caso in cui commercialista ed avvocato, consulenti di un’azienda in difficoltà, abbiano contribuito a determinare la bancarotta fraudolenta della stessa, spogliandola di liquidità attraverso la costituzione di società che hanno rastrellato beni e attività dell’azienda in fallimento destinati ai creditori (Cass. Pen., sez. V, sentenza 9 gennaio 2012, n. 121).

Oltre alle informazioni sul concorso in bancarotta fraudolenta e la pena, e la bancarotta fraudolenta aggravata e la pena, puoi scoprire di più anche sulla bancarotta preferenziale prescrizione, sul reato di bancarotta fraudolenta, e sulla bancarotta fraudolenta documentale.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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