Reato di bancarotta fraudolentaReato di bancarotta fraudolenta: come si contraddistingue? La bancarotta fraudolenta è un reato previsto dalla legge fallimentare nelle ipotesi in cui il soggetto, dichiarato fallito, metta in atto delle condotte discutibili al fine di salvare illecitamente il proprio patrimonio.

In Italia, il reato di bancarotta fraudolenta non è disciplinato dal Codice Penale ma dalla Legge Fallimentare, in particolare dall’art. 216. Tale articolo prevede che: 

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

  • ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  • ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

1. La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

2. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Perciò, sono previste diverse ipotesi di reato che si distinguono fra loro per:

  • Il tipo di condotta attuato;
  • La gravità del reato;
  • Il tempo in cui si è consumata la condotta;
  • La sanzione prevista;
  • L’elemento soggettivo.

Bancarotta fraudolenta per distrazione e le altre tipologie

Bancarotta fraudolenta per distrazioneL’art. 216 della Legge Fallimentare prevede, quindi, diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta tra cui il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione:

  1. Bancarotta fraudolenta patrimoniale: viene disciplinata dal comma 1, n. 1 dell’art. 216 ed è identificata dall’oggetto giuridico tutelato che è l’interesse per i creditori dell’impresa. Le condotte che corrispondono all’ipotesi di bancarotta fraudolenta sono:
  • L’occultamento: prevede che il soggetto commetta l’azione di nascondere un bene in senso fisico per sottrarlo all’esecuzione del credito. Secondo la Giurisprudenza, il mero silenzio dell’imprenditore sui beni che sono rimasti sconosciuti al curatore, non integra la condotta di occultamento rilevante per essere accusati di bancarotta fraudolenta.
  • La dissimulazione: vengono attuate condotte che impediscono di risalire alla reale disponibilità del bene, come ad esempio l’intestazione fiduciaria dei beni, la sottoscrizione di contratti simulati di vendita o gli artifici contabili che occultano i debiti dell’imprenditore.
  • La distruzione: il soggetto attua condotte che eliminano e annientano fisicamente il bene attraverso un’azione o un’omissione.
  • La dissipazione: consiste nella dispersione del denaro o di beni per scopi personali
  • La distrazione: vengono attuate condotte di distoglimento di attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori.

Cos’è la bancarotta fraudolenta documentale?

  1. Bancarotta fraudolenta documentale: viene disciplinata dal comma 1, n. 2 dell’art. 216 e prevede due ipotesi.

DocumentaleLa prima ipotesi riguarda la sottrazione, la distruzione o la falsificazione dei documenti dell’azienda per un tornaconto personale o per recare danno ai creditori.

La seconda, invece, prevede la tenuta dei documenti “in guisa da non rendere possibile” la ricostruzione del patrimonio dell’azienda.

In entrambi i casi, il reato si concentra sulla documentazione contabile dell’imprenditore e il bene giuridico protetto è la tutela della conoscenza dei creditori riguardo al patrimonio documentale dell’azienda.

  1. Bancarotta fraudolenta preferenziale: viene disciplinata dal comma 3 dell’art. 216 della Legge Fallimentare. In tale fattispecie, l’imprenditore o la società dichiarati falliti pagano solo alcuni dei creditori a danno degli altri. Questa condotta risulta dannosa poiché uno dei principi su cui è improntata la gestione del patrimonio fallimentare è quello della par condicio creditorum. In virtù di questa regola ogni creditore ha il diritto soddisfare le proprie pretese sul patrimonio del fallito in condizioni paritarie (Cassazione penale, Sez. V, n. 35365 del 2016).

L’art. 223 della Legge Fallimentare, invece, disciplina i fatti di bancarotta fraudolenta:

“1. Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se:

– hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

– hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 216.

Facciamo un esempio di una condotta che afferisce alla bancarotta fraudolenta per distrazione. Un imprenditore del settore edile, elargisce cospicui finanziamenti, leciti e documentati, a favore di un partito politico che nel programma predisposto in vista delle elezioni amministrative, si è dichiaratamente schierato a favore di un piano di sviluppo edilizio. A seguito del fallimento dell’impresa, si contesta all’imprenditore la bancarotta fraudolenta per distrazione, in relazione ai finanziamenti elargiti.

Oltre alle precisazioni appena fatte sul reato di bancarotta fraudolenta anche per distrazione e documentale, scopri di più anche su bancarotta fraudolenta prescrizione, su fatturazioni false, ed infine su bancarotta fraudolenta preferenziale.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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