L’omicidio doloso, comunemente definito omicidio volontario, è un reato che consiste nel provocare volontariamente la morte di un’altra persona. Si distingue in premeditato e non premeditato.
In Italia, l’omicidio è un reato disciplinato dall’art. 575 del codice penale. La pena per l’omicidio prevista è la reclusione non inferiore a 21 anni. Inoltre, Gli art. 576 e 577 c.p. identificano le circostanti aggravanti dell’omicidio doloso come, ad esempio, la premeditazione, l’aver commesso il fatto con crudeltà o sevizie, l’aver utilizzato sostanze venefiche o altri mezzi insidiosi. Tali circostanze hanno come conseguenza diretta l’applicazione della pena dell’ergastolo.
Quale pena per il tentato omicidio?
Ma quale pena è prevista per il tentato omicidio? Esso si verifica nel momento in cui non si produce la morte della vittima, ma l’aggressore aveva l’intenzione non equivoca di ucciderla. Tale reato è disciplinato dall’art. 56 “Delitto tentato del Codice penale:
“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.”
Quando si verifica il reato di delitto tentato, il colpevole non è riuscito a portare a termine il fatto a causa di motivi indipendenti dalla sua volontà.
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza del 2017 n. 42797, il giudice dovrà prendere in considerazione la potenzialità offensiva dell’oggetto utilizzato, alla distanza ravvicinata da cui fu colpita le vittima, alla zona attinta, alla forza impressa ai colpi, al numero di essi ed alla direzione degli stessi, tutti fattori deponenti, senza possibilità di errore, per una manifesta volontà diretta (dolo alternativo) di uccidere.
Quale pena per l’omicidio colposo?
Quale pena è prevista per l’omicidio colposo? In Italia, l’omicidio colposo è un reato che viene commesso da un soggetto che uccide un altro soggetto non volontariamente, quindi senza l’intenzione di uccidere. Questo elemento distingue, quindi, l’omicidio colposo da quello doloso: quest’ultimo, infatti, è costituito dalla volontà e dall’intenzionalità di uccidere un soggetto.
In Italia, il reato di omicidio colposo è disciplinato dall’art. 589 del Codice Penale e prevede che:
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”
Quale pena per l’omicidio stradale?
Pena per l’omicidio stradale: di cosa si tratta? In Italia, nel 2016 sono entrati in vigore i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Così, l’omicidio stradale e le lesioni personali derivanti dalla circolazione diventano autonome fattispecie di reato espressamente previste dall’art. 589-bis del Codice Penale.
Come si legge dal testo dell’art. 589-Bis, l’omicidio stradale prevede tre ipotesi delittuose sanzionate in modo differente:
1) È punito chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. La pena prevista è la reclusione da due a sette anni;
2) È punito chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La pena prevista è la reclusione da otto a dodici anni;
3) È punito il conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. La pena prevista è la reclusione da cinque a dieci anni. Attraverso la stessa pena è punito il conducente di un veicolo a motore che circoli nel centro urbano a una velocità almeno pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h o che circoli su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita. Inoltre, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni il conducente che attraversa un’intersezione con il semaforo rosso o che circola in contromano provocando la morte di un soggetto e che inverta il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o che sorpassi un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.
Un’aggravante dell’omicidio stradale è rintracciabile dalla condotta di una persona che ha cagionato la morte di un soggetto sprovvista di patente di guida o la cui patente sia stata sospesa o revocata. Se il veicolo a motore con il quale è stato commesso il fatto è di proprietà del conducente ed è sprovvisto di assicurazione obbligatoria allora, anche in tal caso, si tratta di un’aggravante.
Un’ulteriore circostanza aggravante è identificata con l’articolo 589-ter del codice penale, introdotto con la legge numero 41/2016.
Tale norma, infatti, prevede che: “Nel caso di cui all’articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.”
Preterintenzionale
Qual è la pena per l’omicidio preterintenzionale? “Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.”
Così, l’art. 584 del codice penale disciplina il reato di omicidio preterintenzionale e sancisce che la pena prevista è la reclusione da dieci a diciotto anni, fatte salve le circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p.
La sanzione, però, può aumentare da un terzo alla metà se sussistono determinate aggravanti, come ad esempio l’aver commesso il fatto contro un ascendente o un discendente per futili motivi o con sevizie e crudeltà; se colui che ha commesso l’omicidio è un latitante che ha commesso il reato per evitare di essere catturato.
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