Cosa puoi fare se sei vittima di lesioni personali?

Ecco, per prima cosa, devi recarti al pronto soccorso per farti refertare ed accertare le lesioni psicofisiche subite, sì da esibire quanto certificato in sede di denuncia o allegarlo alla querela.

Poi, hai due alternative:

– Puoi esercitare direttamente l’azione civile dinanzi al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito all’aggressione;

oppure

– Puoi costituirti parte civile nel corso del procedimento penale: l’entità e la liquidazione del risarcimento potranno essere stabiliti direttamente dal giudice penale in sentenza oppure quest’ultimo potrà rimettere la quantificazione al giudice civile nella sua sede.

Devi sapere che avresti il diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, sia di natura patrimoniale sia non patrimoniale. Rientrano in quest’ultimo le voci di:

– Danno biologico: lesione dell’integrità psicofisica della persona, valutato in punti percentuali di invalidità permanente e in giorni di inabilità temporanea;

– Danno morale: sofferenza interiore patita a causa delle lesioni subite;

– Danno esistenziale: peggioramento della qualità della vita della persona.

Ecco. Per quanto riguarda la quantificazione del danno non patrimoniale, generalmente si seguono le tabelle del Tribunale di Milano, in base alle quali è possibile attribuire un valore monetario alla percentuale di invalidità permanente e ai giorni di inabilità temporanea. 

Sebbene si tratti di una quantificazione equitativa, però, il giudice può disporre una personalizzazione del danno biologico non patrimoniale, ossia un aumento del risarcimento, laddove riscontri specificità. Ad esempio, se a causa di un’aggressione, un pittore subisce una lesione alla mano destra, poiché la sua professione si basa proprio sull’uso di tale organo, allora il risarcimento sarà diversamente quantificato.

Per quanto riguarda, invece, il danno permanente patrimoniale, c’è da dire che questo riguarda la sfera economica del danneggiato e, in particolare, la riduzione della sua capacità lavorativa. Pertanto, sono risarcibili sia il lucro cessante sia il danno emergente, cioè rispettivamente la perdita economica subita per pagare le cure e le mancate chances di guadagno, quindi l’impossibilità di produrre reddito.

Tuttavia, devi sapere che non tutte le lesioni sono risarcibili.

Infatti, in seguito ad una recente riforma, le lesioni micropermanenti non sono risarcibili, a meno che non vi sia un riscontro medico legale che accerti la malattia. Si parla di lesioni micropermanenti quando il danno alla persona è di lieve entità, con una percentuale compresa tra lo 0% e il 9%. Ebbene, in tal caso il danno biologico è escluso se le lesioni non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo (ad esempio, attraverso radiografia, ecografia, ecc).

Dalle lesioni micropermanenti si distinguono le macropermanenti (danno permanente di media o grave entità), cioè le lesioni alla persona con una percentuale di invalidità permanente compresa tra il 10% e il 100%, per le quali il risarcimento si calcola seguendo le Tabelle del Tribunale di Milano. La tabella si basa sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità, coincidente con la percentuale attribuita in sede di visita medico fiscale: il valore del punto cresce con la percentuale di invalidità e diminuisce con l’aumentare dell’età del danneggiato.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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