Club 3 vivere: insultare via e-mail non è reato

 

Il reato di molestia. L’articolo 660 del codice penale punisce i comportamenti che turbano la vita e, di conseguenza, l’esistenza di una persona. Per configurarsi come un reato non è necessario che venga perpetuato nel tempo, ma è sufficiente una singola azione di disturbo. “Se è vero che quella via mail è una comunicazione indiretta in termini di temporalità – spiega l’avvocato penalista Francesco D’Andria  – è altrettanto vero che il medesimo contenuto può fare incorrere il mittente in altri tipo di reato. Di conseguenza, questa sentenza non va a fare da scudo protettivo a chi insulta qualcuno”.

Si rischia l’ingiuria. Se in alcuni casi si può scampare al reato di molestia, questo non significa poter insultare via mail senza essere perseguiti. Usando parole pesanti si può incorrere nel reato di ingiuria, disciplinato dall’articolo 594 del codice penale, che viene commesso da chi offende l’onore o il decoro di una persona e viene punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516,46 euro. “Etichettando una persona con determinati epiteti oppure insultandola anche solo in forma scritta – riprende D’Andria – si può comunque essere perseguiti. In più, a seconda del contenuto della mail, si possono delineare anche i profili della minaccia, nel caso in cui si scriva un’intimidazione o si lasci intravedere l’intenzione di fare del male al destinatario”.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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