Concussione: l’avvocato penalista risponde…

Luca:
Avvocato, buongiorno.
Mi chiamo Luca, un mio amico che fa il poliziotto è indagato per concussione, di cosa si tratta esattamente?

Avvocato:
Caro Luca, la concussione è il reato più grave di cui un pubblico ufficiale possa essere accusato.
Ricorre, ai sensi dell’art. 317 c.p., quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe un privato a dargli o a promettergli una somma di denaro.
È un reato proprio, cioè che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale.

Luca:
Chi sono esattamente i pubblici ufficiali?

Avvocato:
I pubblici ufficiali, a norma dell’art. 357 c.p., sono coloro che esercitano una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Luca:
Ovvero?
Mi faccia un esempio.

Avvocato:
Ad esempio, sono pubblici ufficiali: gli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, i vigili del fuoco, il capotreno e i controllori dei treni, gli insegnanti, gli ufficiali dell’anagrafe, i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, i medici, gli infermieri di strutture sanitarie pubbliche, il notaio.

Luca:
Mi viene un dubbio, i dipendenti di aziende sanitarie locali, come me, sono pubblici ufficiali?

Avvocato:
No, rientrano nella categoria degli incaricati di pubblico servizio. Così come i volontari della protezione civile e le guardie giurate, ad esempio.

Luca:
Ho capito, quindi io non potrei essere accurato di concussione…

Avvocato:
Esatto. Stando all’attuale quadro normativo, no. Dopo la riforma del 2012, gli incaricati di un pubblico servizio non sono più imputabili per corruzione. Se costringesse un privato a darle o prometterle utilità, potrebbe essere accusata, invece, di estorsione aggravata dalla sua qualità di incaricata di un pubblico servizio.

Luca:
Cosa rischia chi commette concussione o estorsione?

Avvocato:
Sono delitti puniti molto severamente.
La concussione è punita con la reclusione da sei a dodici anni, l’estorsione con la reclusione da cinque a dieci anni, più eventuali aggravanti.
Luca:
Un’ultima domanda, cosa si intende per ‘costringere’?

Avvocato:
Questo è un punto molto importante.
Ti faccio un esempio.
Se lei minaccia un privato che non ha commesso alcuna infrazione di applicargli una multa di tremila euro se lui non versa mille euro sul suo conto, commette concussione. Infatti, così facendo costringerebbe il privato a pagare.
Se, invece, lei ferma un privato che ha appena commesso un’infrazione e che merita una sanzione e lo persuade a versare mille euro sul suo conto in modo da evitare quella sanzione, allora commette induzione indebita a dare o promettere. Infatti, così facendo, convincerebbe il privato a pagare, anziché costringerlo.
Ti spiego meglio.
Commette concussione, dopo la riforma del 2012, solo chi costringa il privato a dare o promettere denaro, ossia lo minacci prospettandogli un male ingiusto e riducendo al minimo la sua capacità di autodeterminazione.
In altri termini vi è costrizione quando la pretesa del pubblico ufficiale è infondata, quando questi prospetti una conseguenza pregiudizievole e contra ius. Ad esempio una sanzione che il privato non merita.
Chi, invece, si limiti a indurre il privato a dare o promettere denaro, ossia lo persuada, convinca, suggestioni, prospettandogli un vantaggio indebito anziché un danno ingiusto, commette un altro reato, il reato di induzione indebita previsto e disciplinato dall’art. 319-quater c.p., il quale prevede un pena inferiore, da tre a otto anni di reclusione.
In questo secondo caso il pubblico ufficiale non costringe ma induce il privato a pagare, in quanto gli prospetta sì una conseguenza pregiudizievole, ma sedundum legem, dovuta per legge. Ad esempio una sanzione che il privato merita.
Il mio consiglio?
Come vedi, dopo la riforma, la materia è diventata molto complessa, pertanto, se temi di essere indagato per concussione o induzione indebita o se, semplicemente, vuoi informarti bene su questi delitti per evitare di incorrere in fatali errori, ti consiglio di rivolgerti a un avvocato specializzato.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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