Come contestare il reato di bancarotta

Come contestare un reato di bancarotta?

Come contestare un’accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale?

In questo articolo ci occuperemo della bancarotta prefallimentare e post fallimentare, analizzando, nello specifico, i diversi punti di vista dell’accusa e della difesa.

Bancarotta prefallimentare

Nella bancarotta prefallimentare sotto accusa abbiamo le operazioni compiute quando l’azienda era ancora viva.

Dopo il fallimento dell’azienda viene nominato un curatore che ha il compito di inventariare ciò che è presente in Azienda al fine di pagare i creditori.

Attenzione! Quando i debiti sono tanti e i soldi in cassa sono pochi, quando, in altre parole, l’azienda è sommersa di debiti, ci si deve porre il problema:

l’imprenditore ha compiuto delle operazioni aziendali sbagliate? È scappato con la cassa?

Questo è il grande dilemma che si pone dinanzi ai Giudici e qui sta la bravura del Difensore nel ricostruire correttamente le operazioni dell’imprenditore.

Cosa succede quando si è a processo?

La Pubblica Accusa contesta all’imprenditore di aver simulato la vendita di un macchinario ad alto valore tecnologico ad un prestanome al solo fine di mettersi i soldi in tasca.

A questo punto la Difesa risponde che la vendita è stata effettiva e reale, che i soldi sono entrati in cassa ma poi sono stati spesi per altre operazioni di natura eminentemente aziendale (tutte legittime anche se sfortunate).

Pertanto l’imprenditore non avrebbe danneggiato i suoi fornitori/creditori deprivandoli da garanzie creditorie, ma avrebbe venduto quel macchinario perché non più utile all’azienda reinvestendo i soldi ricavati dalla vendita del macchinario medesimo.

Bancarotta post-fallimentare

Nella bancarotta post-fallimentare sotto accusa sarà l’operazione compiuta nel corso della procedura concorsuale.

Siamo di nuovo a processo.

Secondo l’Accusa, dopo la dichiarazione di fallimento – e dunque durante la procedura concorsuale volta al pagamento dei creditori –  il creditore avrebbe svenduto “sottocosto” le rimanenze in magazzino, pregiudicando così il diritto dei creditori.

Secondo la Difesa questo non è avvenuto, perché i beni in magazzino stavano diventando obsoleti e quindi l’unico modo per fare cassa (e quindi pagare i creditori della procedura fallimentare) era cedere quella merce attraverso una svendita ad un commerciante che pagando in contanti avrebbe consentito all’imprenditore di – come si suole dire – “salvare il salvabile”.

Come si può rilevare ci sono punti di vista contrapposti che vanno a vivisezionare scelte strategiche aziendali. La differenza la faranno le prove che metteremo sul tavolo.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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