ESTEROVESTIZIONE – IL CASO D&G

Sei un imprenditore e decidi di abbassare la saracinesca della tua azienda e, come si dice a Milano, tirare su la “cler” all’estero? Aprire magari in Lussemburgo, oppure nella vicina San Marino, insomma in un paradiso fiscale dove la tassazione è bassa o ragionevole?

Vediamo insieme in questo articolo quando questa manovra è lecita e quando, invece, è illecita.

Cosa succede se decidi di costituire la tua azienda all’estero?

Magari in un paese dove l’imposizione fiscale è pari al 4%? Dove le tasse non pesano ogni anno sulle spalle dell’imprenditore?

Nulla di male.

Negli ultimi anni molte imprese hanno stabilito la propria residenza o, che dir si voglia, hanno localizzato la struttura societaria in un Paese a fiscalità privilegiata.

Di conseguenza sono stati assoggettati ad una pressione fiscale meno gravosa.

Quest’operazione può considerarsi lecita?

Certo, lo è quando il centro direttivo della società opera effettivamente all’estero, cioè dove si prendono le decisioni e dove si dirige l’azienda.

In altre parole, per considerare una società effettivamente radicata all’estero bisognerà individuare “la sede effettiva della società”.

In base a quanto previsto dall’articolo 4 del Modello OCSE e dalla sentenza n. 136/1998 della Corte di Cassazione, la sede effettiva della società deve considerarsi:

il luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa, cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati per l’esplicazione ed il raggiungimento dei fini sociali”.

Tradotto in linguaggio comune: dove i capoccioni dell’azienda decidono il da farsi e lo mettono in pratica.

Quindi se la sede effettiva della società è all’estero “no Problem”.

 

Ma quando l’operazione è illecita?

Quando la sede della società è soltanto localizzata apparentemente all’estero, ma di fatto la sede amministrativa è in Italia.

Dunque, l’operazione è illecita quando la sede amministrativa è soltanto una targa sulla porta di un appartamento della Repubblica di San Marino, mentre diversamente, il centro decisionale si annida in Italia.

L’attività investigativa, dunque, si focalizzerà sulla genuinità della sede legale estera, verificando l’eventuale presenza in Italia della sede amministrativa.

Se si scoprisse che nominalmente la sede è nel Lichtenstein ma, di fatto, i “capoccioni” decidono e fanno attività d’impresa all’ombra della Madoninna o affacciati sul Colosseo, allora vuol dire che la sede estera è tutta una “messa in scena” con un unico scopo: evadere le tasse in Italia.

In questo caso si dirà che la società è “esterovestita”.

Ovvero una società italiana si è travestita da società estera al fine di sfuggire al Fisco Italico.

Tutto questo comporterà la configurazione di un reato, ossia il reato di “Omissione della dichiarazione dei redditi”.

Cosa vuol dire “Omissione della dichiarazione dei redditi”?

Vuol dire che dovevi presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e invece lo hai fatto all’estero, in maniera fraudolenta, per pagare meno tasse all’Erario Italiano.

Nella realtà può capitare che il Fisco ritenga erroneamente una società esterovestita quando non lo è?

In altri termini, può accadere che un imprenditore abbia realmente trasferito all’estero la società e si veda contestato il reato di cui all’art. 5 del decreto 74/2000, ovvero omessa dichiarazione?

Certo, è possibile.

Il caso emblematico è quello degli stilisti Dolce e Gabbana accusati appunto di aver costituito la società Gadio in Lussemburgo, la quale gestiva ed incassava i soldi dello sfruttamento del marchio D&D, al sol fine di conseguire un ingente risparmio fiscale.

Gli organi di polizia tributaria e del fisco nonché i Giudici di primo e secondo grado si sono posti queste domande:

  1. Come mai una società di storica tradizione italiana decide senza nessuna evidente ragione economica di trasferirsi in Lussemburgo?
  2. Come mai non hanno assunto personale dipendente?
  3. Come Le direttive partivano sempre da società ”italiane”?

Sicché si è arrivati alla conclusione che la ragione esclusiva dell’operazione fosse l’interesse ad ottenere un ingente risparmio d’imposta soprattutto per i due stilisti, i quali, essendo fino al 2004 (anno della riorganizzazione aziendale) proprietari dei marchi nella misura del 50% ciascuno, di fatto subivano sulle royalties il 45 per cento di irpef, in luogo del 4% come da accordo con l’erario del Lussemburgo.

Insomma, la domanda è: gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana si sono fatti su misura un bel vestito estero per frodare il fisco?

E qui il Colpo di scena.

La Corte di Cassazione ritiene l’operazione legittima e ritiene che gli stilisti abbiano realizzato quest’operazione per:

  1. adeguare la struttura societaria alle nuove esigenze strategico-operative, tenuto conto della crescita registrata negli anni dai marchi;
  2. l’interesse a ridurre le difficoltà gestionali connesse ad una proprietà dei marchi, divisa nella misura del 50% tra i due stilisti;
  3. l’intenzione di presentare il gruppo ad una piazza più appetibile per i finanziatori in vista della imminente quotazione in borsa.

I Giudici hanno ritenuto che Tale operazione, pur garantendo vantaggi fiscali ingenti, di fatto favorisse l’interpenetrazione economica del gruppo nel territorio della Comunità, obiettivo, questo, perseguito in ambito internazionale.

Come è andata a finire?

È andata a finire, sotto il profilo processuale, che vi erano legittime ragioni economiche.

In buona sostanza, gli stilisti non avevano confezionato per loro stessi un “vestito su misura” per pagare meno tasse: i due stilisti non erano esterovestiti ma giuridicamente e lecitamente nudi e crudi!

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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