Il soggetto che emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti commette il reato di falsa fatturazione. Le fatture risultano false poiché dichiarano un servizio che non è stato prestato o un bene che non è stato venduto.
Per questo motivo tale condotta viene punita e considerata un reato.
La falsa fatturazione è un reato tributario previsto e disciplinato dal dlgs. n. 74 del 10 marzo 2000.
L’art. 8, infatti, prevede che:
“Viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.
Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più’ fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato”.
L’art. 1 del decreto, invece, spiega e definisce cosa si intende per reato di falsa fatturazione: Per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.
Fatturazioni false reato: quando si configura?
Quando si configura il reato di falsa fatturazione?
Come già spiegato precedentemente, l’ordinamento giuridico italiano prevede una punizione per il soggetto che chi rilascia fatture false. Le fatturazioni false rientrano quindi tra i reati.
Il reato si configura quando chiunque emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
In tali ipotesi di reato è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Facciamo un esempio. Un’azienda ha emesso fatture false per oltre 17 milioni di euro ed attestato falsamente il sostenimento di costi per oltre 16 milioni, riuscendo così a ridurre il proprio reddito, e quindi la relativa tassazione, evadendo in così oltre 5 milioni di euro di imposte sui redditi. La truffa inoltre ha permesso di evadere 3,5 milioni di euro di Iva.
Ma cosa succede se la fattura falsa viene messa nel cassetto e non utilizzata, ovvero non iscritta in contabilità?
La Corte di Cassazione ha stabilito che “Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ha natura di reato di pericolo o di mera condotta, per la cui sussistenza non è necessario che le fatture siano annotate nella contabilità del destinatario, il quale potrebbe anche decidere di non avvalersene.” (Cass. sent. n. 42892 del 20.09.2017).
Una fattura è falsa, quindi, quando in realtà il servizio a cui essa si riferisce non è mai stato prestato, oppure il bene non è stato mai venduto.
Il reato si configura anche nel momento in cui il destinatario non le utilizzi. È sufficiente, quindi, la mera emissione di una fattura falsa finalizzata a consentire a terzi l’evasione fiscale.
Negli ultimi mesi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, il padre e la madre di Matteo Renzi, si trovano agli arresti domiciliari con l’accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni in relazione al fallimento di tre cooperative.
I genitori di Renzi erano amministratori delle tre società cooperative, due delle quali dichiarate fallite.
Secondo l’accusa, avrebbero emesso, tra il 2013 e il 2018, fatture per operazioni inesistenti all’interno di una delle società. Inoltre, sono stati accusati di bancarotta fraudolenta, commessa per le due altre società tra il 2010 e il 2013.
Fatturazioni false: quale pena?
Per le fatturazioni false, quindi, una pena è prevista dal momento che, come stabilito, si tratta di un reato. Il D.lgs. 74/2000, attraverso l’art. 8 disciplina il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:
«1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato».
Gli elementi costitutivi del reato sono:
- Soggetti attivo: chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti.
- Elemento soggettivo: dolo specifico.
- Elemento oggettivo: emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Oggetto materiale: la fattura o il documento emesso per operazioni inesistenti, la cui definizione è fornita dal d.lgs. 74/2000 all’articolo 1, lett. a): «per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».
- Consumazione: il reato ha luogo all’atto dell’emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti.
Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8, nell’ipotesi in cui nello stesso periodo d’imposta siano state emesse più fatture o documenti fittizi, si considera commesso un unico reato e non tanti quanti sono i documenti emessi. Quindi, il soggetto sarà punito per un unico reato.
Fatturazioni false in prescrizione: quando avviene?
Decorso un certo periodo di tempo, le fatturazioni false vanno in prescrizione ed essa estingue il reato.
L’ordinamento giuridico italiano, infatti, prevede la prescrizione dei reati: essa è un istituto che tutela coloro che vengono accusati di aver commesso un reato affinché non restino in balia di una condanna o di un’assoluzione in un tempo indefinito.
L’art 157 del codice penale prevede che: la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Inoltre, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
Il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l’unità del reato previsto dall’art. 8, comma secondo, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall’ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta. Oltre alle informazioni appena citate sulle fatturazioni false e la pena, sulle fatturazioni false e la prescrizione, e sul reato in genere, puoi anche leggere più dettagli su argomenti come l’omesso pagamento acconto iva, sulla bancarotta fraudolenta e codice penale, e sulla bancarotta fraudolenta preferenziale.