L’affidamento in prova al servizio sociale

L’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 

Caro Lettore,

in questo articolo voglio raccontarti l’affidamento in prova al servizio sociale.

Devi sapere che il detenuto può scontare una parte residua di pena in regime alternativo alla detenzione allorché il soggetto, durante il periodo di detenzione, si sia dimostrato meritevole di siffatta misura.

Questa è la storia di un mio assistito D.A. che, grazie alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, si è, dopo un periodo di detenzione, reinserito socialmente iniziando un programma rieducativo.

Nella specie, egli ha fatto finalmente ritorno a casa, dalla sua famiglia, dopo aver passato 1 anno e 9  mesi in carcere per un reato per il quale si è sempre processato innocente.

Il signor D.A. nel 2006 era stato denunciato da una sua ex dipendente di un reato gravissimo: il reato di violenza sessuale.

Ebbene, secondo quanto riferito dalla vittima, la violenza sessuale consistita in sgradevoli toccamenti e baci si sarebbe consumata nell’ufficio del signor D.A. mentre quest’ultimo le consegnava l’ultima busta paga in seguito al suo licenziamento.

Iniziano le indagini da parte degli inquirenti e durante tutto questo tempo, come detto, il signor D.A.. ha sempre proclamato la propria innocenza.

Nel 2008 arriva la condanna in primo grado dal GIP di Milano alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione a cui D.A. propone appello insistendo sulla propria innocenza e, quindi, chiedendo l’assoluzione dal reato.

Nel 2013 si celebra l’udienza dinanzi la Corte d’Appello di Milano la quale modifica parzialmente la precedente sentenza riducendo la pena ad anni 3 e mesi 4 di reclusione e nell’aprile 2014 per il mio assistito si aprono le porte del carcere.

Come ben potrai immaginare, la vita all’interno del carcere per un uomo innocente non è certamente facile per cui insieme abbiamo deciso di fare il successivo passo; ovvero chiedere al Tribunale di Sorveglianza di Milano nel settembre 2015 la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare.

L’affidamento in prova al servizio sociale permetto al soggetto da un lato di espiare la pena detentiva o comunque parte di essa al di fuori dell’istituto penitenziario e dall’altro l’instaurazione di una relazione con l’ufficio di esecuzione penale esterna il quale dovrà vigilare sul rispetto del programma di trattamento individuale il quale contenga non solo le attività che il soggetto dovrà svolgere, gli obblighi e gli impegni cui dovrà attenersi ed i controlli cui sarà sottoposto.

L’esito positivo del programma trattamentale, la cui durata coincide con quella della pena da espiare, estingue la pena.

La detenzione domiciliare, invece, è la misura che permette al soggetto di eseguire la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora

Con l’ingresso in carcere doveva iniziare per il mio assistito, anche al fine di ottenere la misura richiesta, un lungo percorso di redenzione il quale però non si è mai potuto realizzare poiché D.A. ha sempre proclamato la propria innocenza per il reato per il quale era stato condannato.

Devi sapere che nel nostro ordinamento la pena deve avere una funzione rieducativa, ovvero deve servire per far comprendere le ragioni per le quali abbiamo fatto certi errori.

Nel corso dell’esecuzione della pena, i detenuti sono affiancati da professionisti quali educatori, psicologi che danno sostegno per l’appunto psicologico e sono incaricati di valutare i progressi dei detenuti a loro affidati.

Tale equipe ha affiancato il mio assistito con vari incontri e colloqui scrivendo una positiva relazione, sono felice in quanto i giudici, infatti, tengono in estrema considerazione quanto riportato in queste relazioni.

Quindi, forti dalla buona condotta del signor D.A. all’interno dell’istituto carcerario, dell’amore dei familiari i quali, ovviamente, erano più che disponibili ad occhiere D.A. all’interno della propria abitazione, mi sono impegnato a cercare una cooperativa presso la quale il mio cliente potesse svolgere un’attività di lavoro al fine di sottoporla al Tribunale.

Una volta trovata la cooperativa, la stessa mi riferisce di essere disponibile ad accogliere il signor D.A. all’interno di un programma di volontariato.

A dicembre 2015 viene fissata l’udienza dinanzi il Tribunale di Sorveglianza di Milano e i giudici, riconoscendo la positività del periodo di osservazione all’interno dell’istituto carcerario, la disponibilità al lavoro della cooperativa e, altresì, l’affetto familiare gli concedono il beneficio richiesto e, quindi, D.A. è potuto ritornare dalla sua famiglia, alla sua vita.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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