Prescrizione e corruzione, anche elettorale

Prescrizione corruzioneLa Legge Spazzacorrotti, oltre ad essere intervenuta sulla parte speciale del codice penale, ha apportato rilevanti modifiche anche e soprattutto alla parte generale, in particolare all’istituto della prescrizione.

Ebbene, dal 1 gennaio 2020 entrerà in vigore la nuova disciplina, che interesserà gli artt. 158, 159 e 160 c.p.: ad essere modificato non sarà l’assetto così come stabilito dalla Legge ex Cirielli del 2005 ma, piuttosto, il decorso del termine di prescrizione del reato, sia sotto il profilo del dies a quo sia che del dies ad quem.

Quindi, rimarrà inalterata la modalità di calcolo della prescrizione, che si otterrà in questo modo: pena base, intesa nel massimo edittale, sommata ad ¼ della stessa, in conseguenza del fenomeno interruttivo intervenuto.

Per quanto riguarda il dies a quo, verrà reintrodotta la regola secondo la quale, nel caso di reato continuato, il termine di prescrizione comincerà a decorrere dal momento in cui è cessata la continuazione, in modo tale da posticipare il più possibile la prescrizione del reato.

Viene, poi, individuato un nuovo dies ad quem: il nuovo art. 159, comma 2 c.p. prevederà che il corso della prescrizione rimarrà sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.

Corruzione elettorale e prescrizione: cosa significa

Corruzione elettorale e prescrizioneCorruzione elettorale e prescrizione. Per quanto riguarda la prescrizione della corruzione elettorale, varranno le stesse regole di diritto sostanziale ma i termini saranno più dilatati perché si indicherà come pena base quella prevista dall’art. 416 bis c.p., assai più alta rispetto alla cornice edittale stabilita per i reati di corruzione in senso stretto.

Comunque il procedimento di calcolo del termine prescrizionale sarà il medesimo: pena base, equivalente al massimo edittale, cui si sommerà ¼ della stessa, a seguito dell’interruzione del corso della prescrizione.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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