Lo sfruttamento della prostituzione: reato e differenza con il favoreggiamento nel codice penale

Che cos’è la prostituzione?

Sfruttamento della prostituzioneCon il termine prostituzione si intende il compimento di prestazioni sessuali a scopo di lucro.
L’elemento caratterizzante della prostituzione è quindi l’offerta di prestazioni sessuali in cambio di un corrispettivo economico, l’offerta in genere è indiscriminata, perciò il soggetto che si prostituisce si dispone al rapporto con chiunque, senza una preventiva individuazione e limitazione a uno specifico partner, ma solo eventualmente a categorie di soggetti.
La prostituzione può essere esercitata sia da soggetti maschili che femminili, finalizzata a qualsiasi tipo di rapporto, sia eterosessuale che omosessuale, e consiste nel compimento di qualsiasi atto di natura sessuale.
L’attività di meretricio non costituisce reato in quanto siffatta attività, seppure intesa come degradante, rientra tra la libertà di autodeterminazione della persona e dunque non può essere sanzionata.
Ciò posto, vi sono però condotte, legate alla prostituzione, che costituiscono reato; esse sono: sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione.

Lo sfruttamento della prostituzione è un reato

Sfruttamento della prostituzione è reatoIl reato di sfruttamento della prostituzione, disciplinato dalla legge (n. 75 del 1958) stabilisce, all’articolo 3 della legge stessa, che è illegale approfittare dei proventi ottenuti dall’attività di prostituzione di terzi.
Quindi viene incriminato lo sfruttamento della prostituzione, come condotta volta a trarre ingiustificato vantaggio dall’attività di chi si prostituisce.
Lo sfruttatore è colui che fruisce indebitamente delle utilità dell’attività di prostituzione.
Cosa significa vantaggio indebito?
Che il vantaggio dello sfruttatore è slegato da qualsiasi nesso di corrispettività.
Lo sfruttatore, secondo la legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, salvo in ogni caso l’applicazione dell’art. 240 del codice penale (norma che disciplina la confisca).
In altre parole, lo sfruttamento deve consistere nella partecipazione finanziaria all’esercizio della prostituzione, in modo da far conseguire, in capo al colpevole, utilità economicamente valutabili.
Affinché si possa configurare il reato di sfruttamento, non è richiesto che lo sfruttatore ponga in essere una condotta vessatoria diretta ad obbligare la prostituta a fornirgli parte di tali proventi in quanto il reato può configurarsi anche nel caso in cui colei che si prostituisce ceda spontaneamente tali guadagni.
Ad ogni buon conto, deve in ogni caso essere presente la consapevolezza dello sfruttatore di trarre un indebito vantaggio dall’attività di meretricio.

Differenza tra favoreggiamento e sfruttamento

Differenza tra favoreggiamento e sfruttamentoQual è la differenza tra favoreggiamento e sfruttamento? Il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione.
Pensiamo ad esempio al caso di chi dia in affitto una stanza del suo appartamento ad una prostituta sapendo che la persona paga l’affitto con i proventi dell’attività di meretricio.
In questo caso obiettivamente favorirà l’attività in questione e quindi sarà sanzionabile penalmente.
Di segno contrario si pone però una recente sentenza che recita: “Il reato di favoreggiamento della prostituzione non si configura per il semplice fatto di dare in locazione un immobile ad una prostituta, ciò anche se il locatore sia a conoscenza che la conduttrice, oltre che utilizzarlo come abitazione, vi eserciterà l’attività di prostituzione.”
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 4571/18; depositata il 31 gennaio)

Sfruttamento della prostituzione nel codice penale: l’induzione

Nel codice penaleOltre allo sfruttamento della prostituzione, trattato nel codice penale, si parla di un ulteriore reato. L’induzione alla prostituzione costituisce un’ulteriore ipotesi di reato, individuato nella legge Merlin, sempre all’articolo 3.
Ma cosa si intende per induzione?
Per induzione s’intende qualsiasi attività di persuasione o convincimento, operata nei confronti di un soggetto, affinché costui offra il proprio corpo ad un numero indeterminato di persone.
È necessario, inoltre, che l’induzione avvenga senza violenza o minaccia, perché eventualmente integrerebbe l’ipotesi aggravata prevista all’art. 4 della legge stessa.
Pensiamo al caso di un imprenditore che induca una persona a compiere un atto sessuale ad un amministratore locale al fine di aggiudicarsi un lavoro a trattativa privata.

All’interno dell’induzione è possibile porre in essere atti di lenocinio, cosa sono?
Il cosiddetto lenocinio consiste in un’attività di intermediazione, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, tramite la stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità, volta a pubblicizzare l’attività di prostituzione al fine di istituire un contatto tra i potenziali clienti e prostitute; in altri termini, si tratta si una vera e propria attività di procacciamento di clienti.
Il lenone è colui che opera pubblicamente come tramite per favorire l’incontro tra domanda ed offerta del cosiddetto “sesso a pagamento”.
Per esempio, un fantomatico agente di moda che convince le modelle a prostituirsi per aver in cambio una brillante carriera come modella.

Esempi che non configurano i reati

Non costituisce reato, il comportamento dell’habitué che prelevata la prostituta nella via pubblica, una volta consumato il rapporto sessuale, la riaccompagni nel medesimo posto dove l’aveva prelevata, in quanto viene a mancare l’oggettiva attività di intermediazione.
Al contrario configura il reato di favoreggiamento quando il soggetto attivo accompagni la ragazza nei luoghi ove la stessa esercita il meretricio e rimane in contatto con lei, informandosi anche dei clienti che la avvicinavano; intervenendo eventualmente in occasione di un fastidioso approccio di un cliente; il soggetto attivo inoltre, si interessa della presenza di un’altra donna, che potrebbe operare una pericolosa concorrenza all’attività.

Non sussiste il reato di sfruttamento ad esempio nel caso in cui l’albergatore percepisca, dalla prostituta, una tariffa calcolata per l’intera giornata, quando l’attività di prostituzione si è realizzata al suo interno solo per poche ore. In questo caso, l’uso di una camera d’albergo, anche se per un limitato periodo di tempo, come una singola giornata, porta al cliente l’onere di pagare l’intero importo, comprensivo delle spese per la pulizia ed il cambio della biancheria, cosicché l’albergatore non sia in grado, materialmente, di cedere la medesima camera ad altro cliente.
Si potrebbe invece configurare il reato di sfruttamento quando il gestore dell’albergo, richieda un compenso ingiustificato alla prostituta cioè richieda un compenso non proporzionato al prezzo della camera concessa al cliente.

La difesa nello sfruttamento della prostituzione

Un buon avvocato, quando si è imputati per uno dei reati legati alla prostituzione, ha il compito di dimostrare che nel caso di:

• Favoreggiamento, non ci sia stata la consapevolezza di agevolare l’attività di prostituzione;
• Sfruttamento, non ci sia stata un’appropriazione dei proventi derivanti dall’attività svolta dalla prostituta;
• Induzione, non ci siano state lusinghe, preghiere ed ecc. che abbiano indotto la persona offesa a prostituirsi.

Leggi anche di più su altri argomenti simili, come ad esempio la violenza sessuale, il femminicidio e lo stalking giudiziario.Bene se ti è piaciuto questo articolo sullo sfruttamento della prostituzione, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati sessuali o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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