COS’È?

L’art. 609-bis del codice penale, prevede che commette violenza sessuale anche chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali mediante abuso di autorità.

La Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di violenza sessuale, nel concetto di “autorità” non rientrano solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (Cassazione Penale, Sez. III, 3 settembre 2014, n. 36704).

Pensiamo al caso del datore di lavoro che costringe la sua dipendente a concedersi abusando del rapporto gerarchico intercorrente e della paura che quest’ultima nutre di perdere il proprio lavoro.

Un altro esempio è quello della studentessa che cede alle lusinghe del professore solo perché è a rischio bocciatura e il docente le fa intendere che, così facendo, verrà promossa.

Tuttavia, è sempre necessario che il giudicante verifichi in concreto se la vittima versasse, al momento del fatto, in una obiettiva condizione di sudditanza psicologica rispetto al reo. In caso contrario non vi sarà abuso di autorità.

COSA RISCHIO SE NON NE CONTESTO L’APPLICAZIONE?

Qualora il predetto rapporto di sudditanza psicologica non sussista, è molto importante che il difensore contesti la sussistenza dell’abuso di potere come modalità della condotta di violenza sessuale.

 

COME POSSO AIUTARTI?

È bene precisare che i giudici sono tendenzialmente molto restii a escludere l’abuso di potere nei casi in cui sussista un rapporto lato sensu gerarchico, sia esso di nauta pubblica o privata.

Diventa pertanto cruciale l’attività argomentativa del difensore, che, adducendo elementi di fatto e prove, potrà dimostrare che non vi era in concreto alcuna sudditanza psicologica della vittima nei confronti dell’aggressore.

Ad esempio, come difensore di un insegnante, accusato di aver costretto alcune allieve a compiere e subire atti sessuali mediante abuso di potere, ho dimostrato, prove alla mano, che non vi era affatto un rapporto gerarchico.

Al contrario, nella scuola di musica i rapporti erano molto amichevoli e confidenziali e le lezioni, rigorosamente volontarie e non obbligatorie, si svolgevano in un clima molto disteso e sereno, senza pressioni psicologiche per le minori.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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