COS’È?

L’art. 609-bis del codice penale, prevede, al terzo e ultimo comma, un’attenuante che si applica nei casi di violenza sessuale di minore gravità.

La norma recita: «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

La predetta disposizione prevede quindi una diminuzione della pena che può arrivare fino a ben due terzi.

Quando opera l’attenuante della minor gravità?

Per costante giurisprudenza di legittimità, l’attenuante opera per quelle condotte che non abbiano cagionato una grave offesa al bene giuridico tutelato, ossia alla libertà sessuale della vittima. In particolare il giudice, per decidere se concedere l’attenuante in parola, dovrà guardare al grado di coartazione esercitato sulla vittima e alla gravità dei danni fisici e psichici da lei sofferti (Cass. Pen., Sez. III, 9 marzo 2011, n. 16686; Cass. Pen., Sez. III, 13 novembre 2007, n. 45604).

Inoltre, per valutare la gravità dell’offesa andranno considerate le circostanze oggettive del fatto incriminato (in tal senso Cass. Pen., Sez. III, 15 giugno 2012, n. 27272; Cass. Pen., Sez. IV, 4 maggio 2007, n. 22520). Ciò significa che, per decidere se concedere o meno l’attenuante della minor gravità, il giudice dovrà guardare al tempo, al luogo e ai mezzi dell’azione criminosa.

Per intenderci, difficilmente l’attenuante verrà concessa quando il fatto è avvenuto di sera, in un vicolo deserto e usando armi, in quanto le possibilità di reazione della vittima erano fortemente limitate. Se, invece, il fatto è avvenuto in un contesto di confidenza e magari reciproco interesse tra reo e vittima, in un luogo e a un’ora che consentivano alla persona offesa di sottrarsi alla condotta del offensore, è più probabile che l’attenuante venga concessa.

Ancora, l’attenuante talvolta viene applicata quando l’agente non ha tratto alcun soddisfacimento sessuale dagli atti compiuti.

È bene precisare che l’applicazione dell’attenuante ex art. 609-bis, u. c., non può essere aprioristicamente esclusa per il solo fatto che vi sia stato un rapporto sessuale completo (cfr. Cass. Pen., sez. III, 25 settembre 2014, n. 39445; Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2009, n. 10085).

Al tempo stesso l’attenuante non viene concessa automaticamente quando il rapporto sia stato solo parziale.

 

COSA RISCHIO SE NON NE CHIEDO L’APPLICAZIONE?

Non chiedere l’applicazione dell’attenuante della minor gravità, ricorrendone i presupposti, significa non far valere il proprio diritto a una riduzione di pena che può essere davvero incisiva.

Come anticipato, la riduzione può essere fino ai due terzi della pena.

Ad esempio, se il giudice ritenesse di applicarti una pena di anni 6, con l’attenuante della minor gravità potresti arrivare a una pena di anni 2 e ottenere, quindi, anche la sospensione condizionale della pena.

 

COME POSSO AIUTARTI?

Anche in questo caso il ruolo del difensore è fondamentale.

Occorre, infatti, che il difensore metta in luce tutti gli elementi di fatto che meritano di essere valorizzati ai fini della concessione dell’attenuante in parola.

Ad esempio il difensore potrà dimostrare, sulla base delle circostanze concrete del fatto, che è stato arrecato un lieve danno fisico o psichico alla persona offesa, oppure che la sua capacità di autodeterminazione non è stata fortemente coartata.

Ancora, potrà dimostrare che, nonostante vi sia stato un rapporto completo, l’offesa arrecata alla vittima deve ritenersi lieve.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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