LA FALSA FATTURAZIONE
La fattispecie di reato della falsa fatturazione
La falsa fatturazione è una fattispecie di reato costituita da un’emissione di una fattura per un’operazione inesistente (in tutto o in parte): la condotta posta in essere dall’imprenditore o professionista che emette la falsa fattura, non corrisposta quindi dal pagamento della prestazione professionale o non corrisposta solo in parte, è finalizzata a far conseguire ad altri una evasione di imposta. Ciò che lo Stato tende a perseguire con la previsione di questa fattispecie di reato è la corretta percezione finale dei tributi, ossia la tutela degli introiti dell’erario.
La norma giuridica che persegue il reato in questione è contenuta nell’art. 8 del D.lgs. 74/2000 che sancisce, al primo comma, la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni per chiunque ponga in essere la condotta incriminata, quindi anche per soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Il secondo comma del medesimo articolo prevede che l’emissione o il rilascio di più documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato, quindi per più fatture dello stesso periodo di imposta vi è un solo reato!
I reati fiscali risultano essere sempre piuttosto ostici di comprensione per quanto riguarda la comprensione per i non addetti ai lavori. Per questo procederò alla spiegazione della falsa fatturazione per gradi scindendo tutti gli aspetti.
La dottrina è concorde che affinché si perfezioni il reato di emissione di fatture false o di altri documenti per operazioni inesistenti è necessario il dolo specifico: deve essere presente nel soggetto agente la coscienza e la volontà con la rappresentazione che la fattura (o altro documento) è inesistente. In caso di erronea convinzione di effettiva operazione quindi, non può esserci l’imputazione per il reato.
Per quanto riguarda l’oggetto materiale del reato è necessario leggere l’art. 1 del D.Lgs. 74/2000 secondo il quale si intende per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Rientrano quindi nella categoria ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.
I motivi per cui imprenditori o professionisti possono rilasciare una falsa fattura sono molteplici. Il caso più inflazionato consiste nell’ipotesi in cui reciprocamente due soggetti si rilascino fatture false per detrarre, entrambi, costi non sostenuti.
Una ulteriore ipotesi è realizzata da chi emette fatture a fronte di prestazioni mai effettuate per conseguire indebite convezioni statali o regionali per la propria attività. O, ancora, di chi nasconde l’origine delittuosa del proprio denaro.