LA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

 

LA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA IN PILLOLE

La dichiarazione fraudolenta è prevista all’art 2 del d.lgs. n. 74/2000, il quale punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Siamo davanti al reato più grave in materia di diritto penale tributario. Non solo infatti la pena prevista è altissima, cioè da un anno e sei mesi a sei anni, ma non vi è una soglia di punibilità ossia un valore-limite al di sotto del quale l’evasore non può essere punito. Questo vuol dire che anche qualora si evada una somma molto bassa si rischia l’incriminazione.

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In vista della gravità della pena prevista cerchiamo di studiare la fattispecie di reato sotto tutti gli aspetti.

1)    Il Soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione. Dunque il gruppo di coloro che possono rispondere di questo reato è molto ampio in quanto ricomprende i titolari di redditi di lavoro dipendente, di terreni, di fabbricati o comunque di entrate non soggette all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, bensì soltanto all’obbligatoria presentazione della dichiarazione annuale.

2)    La fattispecie di reato in esame richiede che le operazioni siano in tutto o in parte inesistenti. La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate a lungo sulla falsità delle operazioni, non senza operare delle inversioni di tendenza. Un orientamento più datato era guidato dall’idea di fondo per il quale la falsità del documento dovesse essere soltanto ideologica in quanto la falsità materiale sarebbe stata punita dai reati di dichiarazione infedele e omissione di dichiarazione.

L’inversione di tendenza, seppur non univoca, si è registrata con la Sentenza della Cassazione n. 2156 del 16.11.2012 secondo la quale la distinzione tra falsità ideologica e materiale è obsoleta rispetto all’interesse erariale protetto dalla previsione del reato.

3)    Trattandosi di un reato con natura istantanea il delitto di dichiarazione fraudolenta si consuma con la presentazione della dichiarazione, con l’irrilevanza di ogni condotta prodromica alla stessa. L’ultima sentenza degna di nota in materia chiarisce proprio questo aspetto. Ripercorriamo sommariamente la vicenda: la società a responsabilità limitata A riceve ben 27 fatture inesistenti da una seconda società B sprovvista di qualsiasi mezzo e struttura aziendale. La società A inserisce nella propria dichiarazione annuale anche le 27 fatture, ottenendo così un fraudolento risparmio dell’IVA. Viene imputato colui il quale aveva ricoperto la carica di amministratore della società A durante il periodo di imposta, che al momento della presentazione della dichiarazione annuale risultava aver preso le redini di un’altra società. La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall’ex amministratore, condannato in primo e secondo grado, proprio in virtù del consolidato orientamento inerente il momento consumativo. La condotta precedentemente tenuta, che è soltanto prodromica alla dichiarazione annuale, è irrilevante ai fini dell’imputazione del reato, che si perfeziona appunto con la dichiarazione (Sent.cass. III 32348/2015).

4)    Le considerazioni sinora svolte aiutano ad intuire che non è configurabile il tentativo riguardo il delitto di dichiarazione fraudolenta. La registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti non sono punibili anche quando il loro successivo mancato inserimento in contabilità non derivi da un ripensamento del contribuente.

5)    L’ultimo aspetto rilevante per concludere questa panoramica piuttosto sommaria riguarda l’aspetto soggettivo del reato di dichiarazione fraudolenta. Il delitto in esame è punito a titolo di dolo specifico: è quindi richiesta la finalità di conseguire un’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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