Secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 216, L. Fall., “E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”.
Bancarotta preferenziale e prescrizione: cosa significa? La bancarotta preferenziale si differenzia dalle altre tipologie di bancarotta: in particolare, l’oggetto giuridico di tale condotta è l’interesse dei creditori. Infatti, la distribuzione del patrimonio deve avvenire salvaguardando la par condicio creditorum.
La prescrizione è un istituto giuridico che determina l’estinzione del reato (o della pena) nel caso in cui sia trascorso un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge.
La ratio legis risiede nel fatto che lo Stato non ha più interesse a punire la commissione di un determinato reato dopo che sia trascorso un periodo di tempo senza che sia stata emanata una sentenza definitiva di condanna o di assoluzione.
La prescrizione cerca di salvaguardare due principi costituzionalmente garantiti:
1) L’economia processuale in quanto un cittadino non deve essere sottoposto a processi biblici e quindi vivere sotto la “spada di Damocle” di un procedimento giudiziario;
2) La rieducazione della pena, ovvero non può essere rieducato una persona dopo anni dalla commissione del fatto perché, trascorso un considerevole lasso di tempo, questi si ritiene presuntivamente una persona diversa da ciò che era in passato.
La prescrizione, quindi, ha la funzione di definire e porre termine ad una situazione di incertezza – che si protrae per un periodo di tempo stabilito dalla legge – connessa all’accertamento giudiziale del reato e alla responsabilità del presunto reo.
Durata della pena per bancarotta preferenziale: cosa dice la legge
Ma cosa dice la legge in merito alla durata della pena per bancarotta preferenziale? L’articolo 157 del codice penale stabilisce che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione”.
Quindi, nel reato di bancarotta fraudolenta preferenziale la pena prevista va da uno a cinque anni. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo che corrisponde al massimo della pena edittale stabilita.
Sulla base dell’art. 157 c.p. però i delitti vedono un termine prescrizionale minimo di anni 6 mentre le contravvenzioni il termine minimo è di anni 4.
Nel caso della bancarotta preferenziale il reato si prescriverà in sei anni secondo il disposto succitato, da aggiungere poi ¼ nel caso che intervengano termini interruttivi.
Infine, il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento (Cassazione penale, sez. V, sentenza 24/11/2014 n° 48739).
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