Bancarotta fraudolenta documentaleIn Italia, il reato di bancarotta fraudolenta prevede che un soggetto, dichiarato fallito, metta in atto delle condotte illecite per salvaguardare il proprio patrimonio.

Il reato di bancarotta è disciplinato dalla Legge Fallimentare attraverso il Regio Decreto n. 267 del 1942, modificato dal D.L. n. 59 del 2016, convertito e modificato dalla Legge n. 119 del 2016. Inoltre, la legge fallimentare regola anche gli aspetti civilistici del fallimento stesso.

La Legge Fallimentare prevede due fattispecie di reato:

  • La bancarotta fraudolenta, disciplinata dall’art. 216;
  • La bancarotta semplice, disciplinata dall’art. 217.

La giurisprudenza classifica molteplici ipotesi di bancarotta fraudolenta:

  1. Bancarotta fraudolenta patrimoniale;
  2. Bancarotta fraudolenta documentale;
  3. Bancarotta fraudolenta preferenziale.

Soffermandoci sulla bancarotta fraudolenta documentale, l’art. 216 della Legge Fallimentare prevede la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Quindi, la bancarotta fraudolenta documentale consiste in una serie di azioni illecite fatte sulla documentazione di un imprenditore (es: fatture) inerenti all’attività economica esercitata che sia utile al fallimento. Nel concreto, tali azioni criminose possono essere:

  • La falsificazione documentale;
  • La distruzione documentale;
  • L’alterazione documentale.

Inoltre, la bancarotta fraudolenta documentale presuppone il dolo specifico in quanto il soggetto che attua tali azioni illecite ha l’obiettivo di procurare a sé o ad altri un profitto illecito o di recare pregiudizi ai creditori.

Facciamo un esempio. Un soggetto, durante il procedimento per la dichiarazione del suo fallimento, nasconde l’intera contabilità della propria impresa, in cui sono presenti tutti i ricavi e i costi delle operazioni effettuate in nero, per la paura che la guardia di finanza compia una verifica fiscale all’interno dell’azienda.

Nel 2005, la Cassazione ha emesso la sentenza n. 18191 affermando che la bancarotta fraudolenta documentale assorba in sé il reato di frode fiscale.

Tale sentenza riguardava un imprenditore che aveva distrutto e occultato tutte le scritture contabili insieme ai documenti che dovevano essere, invece, conservati per permettere la reale ricostruzione dei redditi e del movimento degli affari nei diversi anni.

Il soggetto era imputato per frode fiscale ma i giudici lo avevano assolto in quanto era già stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale poiché, in base al principio giuridico ne bis in idem, nessuno può essere condannato due volte per gli stessi fatti.

Bancarotta documentale semplice e fraudolenta: cosa significa

 

Bancarotta documentale semplice e fraudolentaBancarotta documentale semplice e fraudolenta. La bancarotta fraudolenta non è l’unica ipotesi che configura il reato di bancarotta. Infatti, la giurisprudenza individua un’ulteriore ipotesi: quella della bancarotta semplice. Anch’essa, come la bancarotta fraudolenta, può essere:

  • Propria (art. 217 della Legge Fallimentare);
  • Impropria (art. 224 della Legge Fallimentare);
  • Documentale;
  • Patrimoniale.

L’art. 217 comma 2 disciplina la bancarotta documentale semplice e prevede la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Tale articolo prevede che, affinché si configuri tale reato, la condotta illecita debba essere tenuta nei tre anni che precedono la dichiarazione di fallimento.

La giurisprudenza ha affermato che la bancarotta semplice documentale integra un reato di pura condotta: Il reato di bancarotta semplice documentale, punisce il comportamento omissivo del fallito che non ha tenuto le scritture contabili, e rappresenta un reato di pericolo presunto, mirando ad evitare che sussistano ostacoli all’attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito e persegue la finalità di consentire ai creditori l’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. (Cass. pen. Sez. V, 11/02/2011, n. 15516).

Inoltre, la Cassazione ha stabilito che l’obbligo di corretta tenuta delle scritture contabili perdura fino a quando l’azienda non abbia formalmente cessato l’attività con la cancellazione del registro delle imprese.

Nella bancarotta documentale semplice il tentativo non è possibile dato che la condotta che costituisce la bancarotta documentale semplice è già completamente realizzata prima della sentenza di fallimento.

Infine, la Cassazione ha specificato che: È configurabile il reato di bancarotta documentale semplice nel caso di perdita, per comportamento negligente o imprudente, della memoria del computer contenente le annotazioni delle indicazioni contabili conservate ai sensi dell’art. 2220, u.c., cod. civ. (Sentenza n. 10079 del 2014).

Oltre alle informazioni appena descritte sulla bancarotta documentale semplice e fraudolenta, scopri di più anche su altri temi come ad esempio le fatturazioni false, la bancarotta fraudolenta preferenziale, e omesso pagamento acconto iva.

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