Può essere accusato di bancarotta fraudolenta l’imprenditore che nasconde i propri beni, che distrugge i documenti contabili che quello che dichiara false passività.
La bancarotta fraudolenta è un tipo di reato fallimentare che viene disciplinato dalla Legge Fallimentare nelle ipotesi in cui un imprenditore dichiarato fallito metta in atto delle condotte discutibili allo scopo di salvare illecitamente il proprio patrimonio.
L’ordinamento giuridico italiano disciplina tale reato attraverso l’art. 216 della Legge Fallimentare:
“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
– ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
– ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
1. La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
2. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.”
Bancarotta fraudolenta aggravata: quale pena?
Molte volte, può capitare che l’imprenditore attui tutte le condotte appena descritte: in tal caso, si può parlare di bancarotta fraudolenta aggravata. Quale pena è prevista?
L’art. 219 L. Fall. disciplina le circostanze aggravanti ed attenuanti della bancarotta fraudolenta:
“Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.
Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale.
Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.”
Con la sentenza n. 121 del 2012, la Cassazione ha ritenuto che sussiste l’aggravante del danno di rilevante entità nel caso in cui commercialista ed avvocato, consulenti di un’azienda in difficoltà, abbiano contribuito a determinare la bancarotta fraudolenta della stessa, spogliandola di liquidità attraverso la costituzione di società che hanno rastrellato beni e attività dell’azienda in fallimento destinati ai creditori (Cass. Pen., sez. V, sentenza 9 gennaio 2012, n. 121).
Inoltre, in tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, comma primo, Legge fallimentare, è applicabile all’ipotesi di bancarotta impropria, tenendo conto non solo dei minimi e dei massimi edittali contemplati dall’art. 216 Legge fallimentare, ma anche delle attenuanti e aggravanti speciali previste per tali reati, con la conseguenza che il rinvio in ordine alla determinazione della pena deve ritenersi integrale e basato sul presupposto della identità oggettiva delle condotte. (Cass. pen. Sez. feriale, 26/07/2013, n. 49132).
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