Bancarotta semplice e fraudolentaBancarotta semplice e fraudolenta: quali differenze? In Italia, il reato di bancarotta è collocato all’interno dei reati fallimentari. Tale reato si consuma nel momento in cui un imprenditore o una società, dichiarati falliti attraverso la sentenza dall’autorità giudiziaria, attuano comportamenti imprudenti che impediscono ai creditori di rifarsi sul patrimonio personale o sociale. Il presupposto della sussistenza del reato fallimentare è la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17 della Legge Fallimentare).

La giurisprudenza differenzia due tipologie di bancarotta:

  1. Bancarotta fraudolenta, disciplinata dall’art. 216 e 223 della Legge Fallimentare;
  2. Bancarotta semplice, disciplinata dall’art. 217 e 224 della Legge Fallimentare.

Come già abbiamo visto precedentemente, sussiste un’ulteriore ipotesi di bancarotta: quella propria e quella impropria. La prima ipotesi di reato è commessa dall’imprenditore individuale o dai soci, mentre la seconda è commessa da amministratori, direttori generali, sindaci o da liquidatori di società dichiarate fallite.

In Italia, il reato di bancarotta fraudolenta non è disciplinato dal Codice Penale ma dalla Legge Fallimentare, in particolare dall’art. 216. Tale articolo prevede che: 

Concorso in bancarotta fraudolenta: quale pena

Concorso in bancarotta fraudolenta penaQuale pena per concorso in bancarotta fraudolenta? È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

– ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti (bancarotta fraudolenta patrimoniale);

– ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (bancarotta fraudolenta documentale).

1. La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

2. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

L’art. 223 della Legge Fallimentare, invece, disciplina i fatti di bancarotta fraudolenta:

1. Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo (bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale o documentale).

2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se:

– hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile (bancarotta fraudolenta impropria da reato societario);

– hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società (bancarotta fraudolenta impropria per determinazione dolosa del fallimento).

3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 216.

Per quanto riguarda la bancarotta semplice, gli artt. 217 e 224 della Legge Fallimentare disciplinano tale condotta.

In particolare, l’art. 217 punisce con la reclusione da due mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare (bancarotta semplice patrimoniale).

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta (bancarotta semplice documentale).

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Facciamo un esempio. Un imprenditore, visti i buoni risultati economici ottenuti dalla sua impresa, decide di investire la quasi totalità dei propri risparmi in titoli di borsa ad alto rischio, perdendo, in tal modo, il capitale investito. Diversi anni dopo, viene dichiarato fallito in seguito ad una crisi di mercato che ha coinvolto la sua azienda.

L’art. 224 della Legge Fallimentare, invece, disciplina i fatti di bancarotta semplice:

Si applicano le pene stabilite nell’art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo (bancarotta semplice impropria patrimoniale o documentale);

2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge (bancarotta semplice impropria per causazione colposa del dissesto).

Il reato di bancarotta semplice, diversamente dalla bancarotta fraudolenta, si riferisce a comportamenti anche solo imprudenti o negligenti. Il bene giuridico tutelato, invece, resta comunque l’interesse dei creditori dell’impresa (come nella bancarotta fraudolenta). La giurisprudenza ha, inoltre, classificato la bancarotta semplice come reato di “pericolo presunto” (Cass. Pen., Sez V, 2 ottobre 1998, n. 11294).

Nella sentenza n. 30091 del 2011, la Cassazione ha espresso che: “Nel caso previsto dall’art. 217 è richiesta la sola volontarietà della condotta ed è anche sufficiente la semplice colpa.

Bancarotta fraudolenta documentale: esempi

DocumentaleUn altro elemento fondamentale risulta essere l’epoca di commissione delle condotte di bancarotta semplice e fraudolenta:

  • Bancarotta semplice patrimoniale: la condotta illecita viene commessa in qualunque momento anteriore alla dichiarazione del fallimento.
  • Bancarotta semplice documentale: la condotta illecita viene commessa nei tre anni che precedono la dichiarazione di fallimento o nel minor periodo dall’inizio dell’impresa.
  • Bancarotta impropria da reato societario: la condotta illecita è commessa in qualunque momento anteriore alla dichiarazione di fallimento, in rapporto al dissesto dell’impresa.
  • Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: la condotta illecita viene commessa in qualunque momento anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Abbiamo visto in questo articolo tutti i dettagli sulla bancarotta semplice e fraudolenta documentale, e la pena prevista. Se vuoi, puoi approfondire l’argomento sulla bancarotta fraudolenta e il significato, la bancarotta fraudolenta impropria, e la bancarotta fraudolenta in srl.

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