Secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 216, L. Fall., “E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”.
Esistono due modalità di condotta:
1. Un pagamento preferenziale;
2. La simulazione di titoli di prelazione.
Per quanto riguarda la bancarotta preferenziale e le banche, si è ritenuta sussistente la bancarotta preferenziale nel caso di una banca che era passata da creditrice chirografaria a creditrice privilegiata per aver il fallito acceso un mutuo fondiario garantito da ipoteca su un immobile con evidente violazione della par condicio creditorum (Sent. n. 16688/2004).
Oltre l’articolo 216 sulla legge fallimentare: cosa dice la Cassazione
Inoltre, la Cassazione chiarisce che: “Risponde a titolo di concorso nel reato di bancarotta preferenziale il funzionano di banca che dopo la concessione di un mutuo non coperto da garanzie ad imprenditore successivamente divenuto insolvente, determini la trasformazione del credito già chirografario in credito privilegiato mediante concessione di mutuo fondiario, assistito da garanzia ipotecaria, destinato a ripianare l’esposizione debitoria del conto corrente non assistito da garanzie venendosi in tal modo ad alterare la “par condicio creditorum” (Cass. pen. Sez. V, 02/03/2004, n. 16688).
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