Reato di stalking nel codice penale, anche condominiale: pena e procedibilità

Il reato di stalking nel codice penale

Il reato di stalking nel codice penale è appunto di recente introduzione, il legislatore ha introdotto questa fattispecie per tutelare quelle situazioni in cui le condotte di minaccia o molestia che sono già penalmente sanzionate, si presentino in modo reiterato cioè continuato, perciò lesive in maggior misura della libertà psichica e morale del soggetto. E’ sanzionato all’art. 612 bis ed ha avuto dalla sua entrata in vigore innumerevoli applicazioni giurisprudenziali.

Reato di stalkingQuante volte si è sentito in televisione parlare di casi di stalking o campagne pubblicitarie di sensibilizzazione?

Dalla lettura dell’articolo possono ricavarsi delle “parole chiavi” che indicano sostanzialmente gli elementi fondamentali perché ci possa essere il reato di stalking.

Reato di stalking nel codice penalePer parlare di stalking è necessario in primo luogo che la condotta del soggetto attivo (il persecutore) sia ripetuta, quindi un singolo incontro o una singola chiamata non possono essere considerati stalking, inoltre da questa condotta, che può essere di vario genere e può consistere ad esempio nel: sorvegliare, inseguire, aspettare, raccogliere informazioni sulla propria vittima ed ecc., deve scaturire nella vittima almeno uno dei seguenti eventi, cioè un perdurante stato di ansia o di paura, ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, alla luce di quanto detto è possibile affermare che è abituale.
Non si può indicare il numero preciso di condotte che devono essere poste in essere, essendo possibile integrare il reato di stalking anche solo attraverso due condotte, pertanto spetta al giudice valutare caso per caso se si tratta di stalking o no.
Il bene giuridico tutelato è la libertà morale, ma anche la tranquillità del soggetto stesso, ossia la sua “serenità psicologica”.
Molto spesso questa tipologia viene messa in atto a seguito della conclusione di una storia amorosa, che vede coinvolto l’ex fidanzato il quale tempesta di telefonate e messaggi la propria ex.
Può anche accedere che l’ex non si dia pace e si presenti anche sul posto di lavoro dell’ex ragazza, e in questa situazione prenda a calci una porta e, preso dalla rabbia, la insulti e minacci di morte.
Ovviamente, l’insieme di tutte queste condotte poste in essere sia telefonicamente che personalmente, ingenereranno nella vittima uno stato d’ansia e paura di pericolo di morte.

Reato di stalking: quale pena?

PenaQuale pena si configura per il reato di stalking? L’art. 612 bis prevede che è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, il persecutore con la reclusione da sei mesi a cinque anni, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (cosiddetto cyberstalking).
La pena inoltre è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, o con armi o da persona travisata.

La procedibilità per il reato di stalking

ProcedibilitàPer procedibilità si intende chi può agire nei confronti della condotta penalmente rilevante; l’art. 612 bis indica che il delitto è punito a querela dalla persona offesa ed il termine per proporla è di sei mesi dall’ultimo episodio.
Il fatto che possa proporre querela la sola persona offesa si giustifica nel fatto che sembra opportuno lasciare un certo margine di libertà alla vittima per decidere se affrontare o meno un procedimento penale.
La remissione della querela può essere soltanto processuale.
La querela è comunque irrevocabile, se il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, secondo comma.
Pensiamo ad esempio ad un ex marito che, a seguito del divorzio si è pentito del suo comportamento, chiamasse incessantemente l’ex moglie e a seguito di uno dei vari appostamenti sotto casa, le puntasse una pistola contro obbligandola a ricominciare la relazione.
L’ex moglie, a quel punto potrebbe decidere di presentare querela ma se decidesse in un secondo momento di revocarla, ciò non le sarebbe permesso in quanto come indica l’articolo è irrevocabile.
Per quanto abbiamo affermato che questa tipologia è procedibile a querela da persona offesa, la legge prevede che si proceda d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Quando è condominiale

CondominialeAd oggi, l’applicazione trova gran applicazione nelle vicende condominiali e quindi può configurarsi come reato condominiale.
Come ad esempio, nel caso di una signora, che in seguito all’acquisto dalla proprietà limitrofa, da parte di una coppia di sposi, poneva condotte finalizzate a turbare la tranquillità e la vita privata del nuovo vicino di casa, nei seguenti modi: decine di telefonate a qualsiasi ora del giorno sia su telefono fisso che su cellulare, minacce e ingiurie di vario genere e segnalazioni infondate e pretestuose con richieste di intervento nei confronti della vittima indirizzate alle autorità pubbliche locali (come ad esempio la stazione dei carabinieri e polizia locale) attivate senza motivo mediante esposti, mail e altri mezzi. Queste segnalazioni effettuate dalla signora, determinavano l’intervento, presso l‘abitazione della vittima da parte dei carabinieri o polizia.
Ovviamente questa condotta, ha determinato nella vittima, una sincera prostrazione e paura per quanto ha sopportato negli anni e per il progressivo aggravarsi delle condotte, questa condotta reiterata integra la fattispecie di reato di stalking.

Quale strategia difensiva?

È possibile che l’esperto avvocato penalista possa derubricare tale reato a minaccia, sanzionata all’articolo 612, il quale prevede che chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
L’articolo poi procede prevedendo che se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.
Un esempio in cui è possibile derubricare da stalking a minaccia, è quando la persona offesa riceva tre chiamate nel cuore della notte, ma le prime due chiamate sono incentrate sulla richiesta da parte del presunto persecutore di incontrarsi con la vittima e soltanto l’ultima chiamata contiene una minaccia, che potrebbe essere: “se non scendi ti ammazzo”.
Essendo solo quest’ultima idonea a procurare nella vittima uno stato di angoscia e paura, non è possibile configurare il reato di stalking, ma solo di minaccia, che come abbiamo visto è sanzionato all’art. 612 codice penale, perché non è presente una condotta reiterata, e le singole condotte non possono essere punibili come reato di stalking.
Sostanzialmente il fatto tipico consiste nella realizzazione di una pluralità di condotte, che nell’insieme siano tali da assumere valenza di minaccia o molestia realizzate in modo da provocare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o indurre un fondato timore o costringere a cambiare le abitudini di vita.

Se vuoi saperne di più, leggi anche i nostri articoli sulla denuncia per stalking, sullo stalking giudiziario, sullo stalking telefonico e sul significato dello stalking.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sulla denuncia, puoi approfondire l’argomento legato ai reati sessuali o se lo desideri potrai contattarci per essere essere assistito e seguito sull’argomento.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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