Prima di addentrarci nella denuncia per stalking ricordiamo che il termine inglese significa “appostarsi, avvicinarsi di soppiatto alla preda”.

Denuncia per stalking: cosa comporta?

Denuncia per stalking cosa comportaLo stalker, colui che sarà poi imputato in una denuncia per stalking, attua un insieme di condotte persecutorie ripetute nel tempo come le continue telefonate, i pedinamenti, gli appostamenti, i ricatti e le minacce che provocano un vero danno alla vittima influenzando negativamente le sue abitudini di vita e/o generando un grave stato di ansia o di paura alimentando un vero e proprio timore per la propria incolumità.

Pertanto prima di parlare di tale argomento occorre considerare attentamente tutti gli elementi: tra i comportamenti che rientrano nel reato occorre valutare se sussiste una pluralità di comportamenti persecutori reiterati nel tempo e, quindi, valutare se esiste una condotta deviante seriale da parte del soggetto che si vuole denunciare.

Denuncia per stalking
Il fenomeno è allarmante in quanto negli ultimi anni le denunce relative a questo reato sono aumentate notevolmente. Il Parlamento italiano ha introdotto il delitto di stalking solo nel 2009 con la legge n.38 art. 612 bis c.p. Atti persecutori:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.”

Quando denunciare lo Stalking?

A volte può risultare difficile capire la differenza fra un corteggiamento eccessivo e una condotta deviante e, per questo, non si riesce a capire se è il caso di presentare una denuncia  o meno.

Quando nel soggetto è presente un grave stato di ansia e/o paura e si trova costretto a modificare le proprie abitudini e quando è vittima di minacce o intimidazioni è necessario che sporga una denuncia. Come spiega l’art. 612 bis, se il reato viene commesso ai danni di un minore, di una donna in gravidanza o di persone affette da disabilità, allora la pena sarà aumentata fino alla metà.

Si può presentare entro sei mesi dall’ultimo fatto ma se la vittima ritira la denuncia in fase processuale, il reato è estinto. Quando un soggetto vuole denunciare per il reato può decidere se rivolgersi alla Procura della Repubblica o al questore.

Nel primo caso, dopo aver sporto la querela, dovrà attendere che vengano effettuate le indagini dalle autorità competenti sui fatti denunciati che dovrebbero sfociare in una richiesta di rinvio a giudizio.
Per questo motivo è importante che la persona offesa racconti in modo dettagliato e preciso quanto accaduto affinché possa ridurre i tempi di indagine.

Nel secondo caso, invece, ci si può rivolgere al questore raccontando i fatti subiti e chiedendo un ammonimento per colui il quale ha realizzato atti persecutori.
Se, quest’ultimo, ritiene le accuse fondate ammonirà il soggetto in questione attraverso un avvertimento a non assumere più questo tipo di condotta persecutoria. L’obiettivo dell’ammonimento è quello di evitare e prevenire altri comportamenti persecutori da parte del soggetto querelato. Se la persona ammonita non smette di attuare questo tipo di condotte allora il procedimento non finisce e viene portato avanti d’ufficio. Se, invece, dopo l’ammonimento lo stalker interrompe la sua condotta persecutoria nei confronti della vittima, il reato è estinto e non diventerà procedibile d’ufficio.

È molto importante sottolineare che se un soggetto viene ammonito può fare ricorso alla TAR per far valere la sua verità e per evitare che venga lasciata “traccia” della censura ricevuta.

Cosa si rischia con la denuncia per stalking?

Cosa si rischiaLa vittima può incorrere ad alcune implicazioni psicologiche dopo aver denunciato il suo stalker: la paura e l’ansia possono condurla al rischio di perdere la fiducia nei confronti delle persone che la circondano, a credere di aver perso il controllo, a pensare di essere stata abbandonata. Nei casi più estremi la vittima può decidere di limitare al massimo la propria vita sociale non uscendo più di casa per paura delle ritorsioni che potrebbe subire dallo stalker dopo aver appreso di essere stato denunciato.

Nel caso che sei vittima dopo la denuncia potrai, per il tramite del tuo difensore di fiducia, costituirti parte civile nel processo penale al fine del risarcimento del danno.

Un discorso diverso riguarda, invece, l’imputato che rischia la reclusione fino a quattro anni. Se il reato è commesso dal coniuge separato o divorziato o da una persona legata sentimentalmente alla vittima, la pena aumenta. Inoltre, se la vittima è un minore o un soggetto con disabilità è obbligatoria la procedibilità d’ufficio. Infine, se lo stalker arriva ad uccidere la vittima viene punito con l’ergastolo.

Denuncia per stalking telefonico: quando la molestia è telefonica

TelefonicoIn alcuni casi, però, vengono sporte denunce per stalking anche quando non sussiste il timore per la propria incolumità, quando non è presente uno stato di ansia o di terrore e il soggetto non è stato costretto a modificare la propria quotidianità.

Facciamo un esempio: due persone interrompono la loro relazione ma uno dei due cerca di instaurare un contatto telefonico con una certa insistenza senza recare nessun danno psicologico o fisico all’altro. Quest’ultimo, però, decide di denunciare il suo ex compagno per stalking telefonico. Mentre gli inquirenti accertano e valutano se sussiste questo tipo di reato, l’indagato può rivolgersi ad un avvocato per essere difeso dalla suddetta accusa ingiusta.

Il difensore dovrà dimostrare che l’accusa di stalking nei confronti del soggetto è infondata perché la presunta vittima non vive in uno stato di ansia e, soprattutto, non ha dovuto cambiare le sue abitudini di vita (es. il suo numero di telefono a causa delle continue telefonate ricevute).

Per questo motivo la difesa potrà dimostrare che non si tratta del reato di stalking ma di molestie telefoniche, che rientrano in un reato meno grave. L’art. 660 del codice penale riguarda la molestia o il disturbo delle persone: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”. In questo modo il reato per stalking viene derubricato, cioè incluso, in un’altra rubrica di gravità minore: quello per molestie. Quest’ultimo, infatti, è punito con l’arresto da sei mesi o con l’ammenda fino a 516,00 euro; il reato di stalking, invece, viene punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ma la pena aumenta se il fatto è commesso ai danni di un minore, di una donna in gravidanza o di una persona che è affetta da disabilità.

Tra i vari reati sessuali, puoi leggere informazioni anche sul reato di stalking,  sul suo significato, sullo stalking telefonico e sullo stalking giudiziario.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sulla denuncia per stalking, puoi approfondire l’argomento legato ai reati sessuali o se lo desideri potrai contattarci per essere essere assistito e seguito sull’argomento.

Se desideri affidarmi il Tuo caso giudiziario chiamami e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti perché… Io sono Francesco D’Andria e sono dalla tua parte.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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