Bancarotta fraudolenta in prescrizione? Sì. Decorso un certo periodo di tempo, la prescrizione estingue anche il reato di bancarotta fraudolenta.
L’ordinamento giuridico italiano, infatti, prevede la prescrizione dei reati: essa è un istituto che tutela coloro che vengono accusati di aver commesso un reato affinché non restino in balia di un processo per un tempo indefinito.
L’art 157 del codice penale prevede che: la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Inoltre, per determinare il tempo necessario a prescrivere si tiene conto della pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, ma non della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
In base all’articolo 157 del c.p., quindi, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge: nel caso della bancarotta fraudolenta si tratta di dieci anni.
Termine prescrizione bancarotta fraudolenta: qual è?
Ma in merito a questo preciso reato che è comunque disciplinato in maniera severa dalla legge, qual è il termine per la prescrizione della bancarotta fraudolenta? Secondo quanto previsto dalle normative vigenti, La Cassazione ha chiarito che il termine di prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta decorre dalla sentenza di fallimento o dalla dichiarazione giudiziale di insolvenza (Cass. pen. Sez. V, 11/05/2017, n. 45288).
Prescrizione bancarotta fraudolenta per distrazione: cosa significa?
La prescrizione riguarda anche la bancarotta fraudolenta per distrazione? Quando l’imprenditore, per ricavare un tornaconto personale, nasconde, elimina, rovina o distrae beni o denaro dall’azienda, ledendo le garanzie patrimoniali dei creditori ci si trova di fronte al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Tale reato viene disciplinato dal comma 1, n. 1 dell’art. 216 della Legge Fallimentare:
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti.
L’articolo 157 del codice penale disciplina la prescrizione dei reati. Esso sancisce che la prescrizione è pari alla pena massima prevista dalla legge. Per quanto riguarda la bancarotta fraudolenta, quindi, essendo la pena massima pari a 10 anni, lo stesso è previsto per la prescrizione: il reato di bancarotta fraudolenta si prescrive quando trascorrono 10 anni.