Calcolo patteggiamento per giuda in stato di ebbrezza, scopriamo di più.
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un rito speciale, alternativo al giudizio ordinario, disciplinato dagli artt. 444 e ss. c.p.p.
Si tratta di un rito premiale, comportando uno sconto fino ad 1/3 della pena, e deflattivo del dibattimento, poiché la relativa richiesta può essere avanzata sia nel corso delle indagini preliminari sia dell’udienza preliminare e, in questo caso, fino alle conclusioni delle parti.
Il patteggiamento presuppone l’accordo delle parti processuali (imputato e Pubblico Ministero) sulla pena da comminare e alla proposta di una parte deve seguire il consenso dell’altra.
Ne consegue che, qualora non vi sia opposizione della parte che non ha formulato la richiesta, il giudice, sulla base degli atti, ne dispone con sentenza l’applicazione, purché la pena pattuita risulti congrua e non debba pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Cos’è la guida in stato di ebbrezza?
La guida sotto l’influenza dell’alcol, o guida in stato di ebbrezza, è un reato punito dagli artt. 186 e 186 bis del Codice della strada.
Lo stato di ebbrezza si configura in caso di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche e diventa penalmente rilevante qualora il tasso alcolemico superi 0,5 g/l. Le sanzioni penali e amministrative variano a seconda del tasso alcolemico accertato.
Si può patteggiare in caso di guida in stato di ebbrezza?
Ebbene sì. Il patteggiamento può essere richiesto sia prima che dopo la notifica della citazione a giudizio.
Il patteggiamento, insieme al decreto penale di condanna, costituiscono criteri di definizione dei procedimenti per reati stradali e, per incentivare l’uso di tali strumenti, sono stati determinati alcuni parametri confluiti in tabelle.
Gli importi variano a seconda che il patteggiamento sia chiesto prima o dopo la notifica della citazione a giudizio, risultando più elevati nel secondo caso.
Per quanto riguarda il calcolo relativo alle circostanze, invece, le attenuanti generiche (che una volta concesse determinano un notevole abbassamento di pena) vengono considerate prevalenti rispetto alle aggravanti qualora l’imputato sia incensurato o abbia riportato precedenti penali di minore gravità; nel caso in cui l’imputato abbia precedenti penali recenti, le attenuanti generiche potrebbero essere considerate in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti (cioè, per essere comprensibili, l’aggravante va ad “azzerare” l’attenuante come se essa non fosse esistita).
Diversamente, se l’imputato ha diversi precedenti, particolarmente gravi e ravvicinati nel tempo le generiche sono escluse.
Ad esempio, se Tizio ha riportato più condanne per lesioni personali stradali, violenza sessuale e rapina nel corso di un breve periodo di tempo, non potrà beneficiare della concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62 bis c.p. in quanto la sua condotta di vita è all’insegna del reato.
Calcolo pena per delitto tentato in seguito a patteggiamento
Calcolo pena per delitto tentato. Cos’è il delitto tentato?
Il delitto tentato si contrappone al delitto consumato e si ha, appunto, quando l’azione non viene portata a compimento dall’autore o quando l’azione o l’evento da questi voluto non si verifica in quanto interviene un evento esterno che impedisce il compimento dell’azione o dell’evento medesimo che esula dalla volontà dell’autore del reato.
Esempio: Tizio spara a Caio per ucciderlo ma una passante si frappone tra i due e viene attinta e uccisa. Tizio risponderà di tentato omicidio nei confronti di Caio e di omicidio consumato nei confronti della passante.
Il tentativo trova la sua disciplina nell’art. 56 c.p., che ne dà una definizione e stabilisce una riduzione di pena:
- se la pena prevista è l’ergastolo, il colpevole del delitto tentato è punito con la reclusione non inferiore a 12 anni;
- negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da 1/3 a 2/3;
- in caso di desistenza volontaria il colpevole soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora vengano a costituire una diversa fattispecie di reato;
- se l’autore impedisce volontariamente l’evento, soggiace alla pena prevista per il delitto tentato, ridotta da 1/3 a 1/2.
Come viene calcolata la pena qualora si patteggi un delitto tentato?
Qualora l’autore di un delitto tentato voglia patteggiare, otterrà una doppia riduzione della pena, dovuta al reato rimasto al mero stadio del tentativo e non portato a consumazione e alla riduzione relativa al rito speciale richiesto.
Ad esempio, nel caso di furto tentato la pena sarà così calcolata:
- pena base: mesi 6 ed euro 154,00 di multa per il reato di cui all’art. 624 c.p.;
- ridotta di 1/3 per il tentativo a mesi 4 ed euro ad euro 103,00 di multa;
- ridotta di 1/3 per il rito a mesi 3 ed euro 70,00 di multa.
Schema Patteggiamento: come funziona
Qual è lo schema per il patteggiamento? Esistono regole per calcolare la pena oggetto di patteggiamento nel caso di delitto tentato?
Ebbene sì, ai fini del calcolo della pena da patteggiare, anche nel caso di delitto tentato, bisogna aver presente l’ordine da seguire, al fine di operare correttamente le riduzioni e gli aumenti a seconda del tentativo e delle circostanze intervenute.
Anzitutto, nel caso in cui il delitto sia stato realizzato nella forma tentata, la prima diminuzione si opera sulla pena base; sul calcolo così ottenuto si effettuano i successivi dovuti al concorso di più circostanze; il risultato così ottenuto viene a costituire la base per la successiva riduzione dovuta alla scelta del rito.
Facciamo un esempio: un corteggiatore insistente blocca la sua amata cercando di baciarla e palpeggiarla; pur tuttavia la donna si dimena e riesce a sottrarsi alla violenza sessuale in atto.
Il calcolo per la vicenda in esame è il seguente:
– pena base: 5 anni di reclusione per il reato di cui all’art. 609 bis c.p.;
– ridotta di 1/3 ad anni 3 e mesi 4 di reclusione per il tentativo ex art. 56 c.p.;
– ridotta di 2/3 ad anni 1 e mesi 2 di reclusione per l’attenuante di cui all’art. 609 bis comma 3 c.p (atti di molestia sessuale e quindi minore gravità);
– ridotta di 1/3 a 10 mesi di reclusione per la scelta del rito.
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