Concussione per induzione: quale significato e sezioni unite

Concussione per induzione: cos’è?

La concussione (dal latino concussio «scossa, eccitamento» dunque «pressione indebita, estorsione») è il reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale.

Concussione per induzione sezioni unite

Secondo la nuova formulazione del reato di concussione, deve essere punito più duramente, “l’abuso costrittivo” del pubblico ufficiale che “mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita” produce una “grave limitazione della libertà di autodeterminazione” del destinatario, che “è posto di fronte all’alternativa secca di subire il male o evitarlo con la dazione”.

Concussione per induzione sezioni uniteQuesto è ciò che chiariscono le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 12228/2014, motivando la sentenza sulla Legge Anticorruzione Severino.

La legge Severino infatti aveva sdoppiato in due fattispecie il precedente reato di concussione, distinguendo la concussione per costrizione e l’induzione indebita.

Nel primo caso era stato riformulato l’esistente articolo 317 c.p. inasprendo la pena minima, dai 6 ai 12 anni, rispetto 4 della precedente formulazione.

Era poi stato introdotto il nuovo reato di induzione (319 quater c.p.) con pene dai 3 agli 8 anni per chi induce e fino a 3 anni per l'”indotto”.

In relazione alle pene, le Sezioni Unite hanno chiarito che vi è continuità tra il vecchio reato di concussione e quello di concussione per costrizione, ma che in relazione ai fatti pregressi va applicato il trattamento sanzionatorio più favorevole al reo della vecchia formulazione.

Vi è continuità anche nel caso dell’induzione, con la differenza che, per i fatti pregressi, pure vale il favor rei, e quindi vanno applicate le pene più miti del nuovo reato.

La Suprema corte al termine di un complesso ragionamento ha enunciato i seguenti principi di diritto:

– «Il reato di cui all’artt. 317 c.p.  è designato dall’abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all’alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell’indebito».

– «il reato di cui all’art. 319-quater c.p., è designato dall’abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno, di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione».

– «nei casi al confine tra la concussione e l’induzione indebita, i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all’interno della vicenda concreta, individuando, i dati più qualificanti».

– «v’è continuità normativa, tra la previgente concussione per costrizione e il novellato art. 317 c.p., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla prima, con l’effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia norma».

– «l’abuso costrittivo dell’incaricato di pubblico servizio, illecito attualmente estraneo allo statuto dei reati contro pubblica amministrazione, è in continuità normativa, sotto li profilo strutturale, con altre fattispecie incriminatrici di diritto comune, quali, a seconda dei casi concreti, l’estorsione, la violenza privata, la violenza sessuale»;

– «sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la concussione per induzione di cui ai previgente art. 317  c.p. e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 31 9-quater c.p., considerato che la pur prevista punibilità, in quest’ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell’abuso induttivo, ferma restando l’applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma».


– «Il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a costringere o a indurre I’extraneus, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l’accordo corruttivo evidenzia l’incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti».

– «il tentativo di induzione indebita si differenzia dall’istigazione alla corruzione attiva di cui all’art. 322, commi terzo e quarto c.p., perché, mentre quest’ultima fattispecie s’inserisce nell’ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga il suo interlocutore in uno stato dl soggezione, avanzando una richiesta perentoria, con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta dl un semplice scambio di favori».

Concussione per induzione: quale significato

significato

Per renderti più comprensibile l’argomento, ti faccio un esempio: Chi commette il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità?

Il Poliziotto che, mediante violenza, produce una grave limitazione della libertà nei confronti di colui che, fermato con due grammi di cocaina in macchina, viene informato del fatto che non vi sarà alcuna conseguenza se corrisponderà un’ingente somma di denaro.

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