Corruzione in atti giudiziariChi risponde di corruzione in atti giudiziari e cosa si intende con questo termine?

Risponde del delitto di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) il pubblico ufficiale che commette i fatti indicati negli artt. 318 c.p. (corruzione per l’esercizio della funzione) e 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio).

L’atto da compiere, deve innanzitutto essere funzionale ad un procedimento giudiziario, e deve porsi come uno strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo.

Come dalla lettura dell’art. 319 ter, per la consumazione del reato è sufficiente che il soggetto attivo si faccia retribuire o accetti la promessa con lo scopo dell’ingiusto giudizio o dell’ingiusta condanna, indipendentemente dalla verificazione di questi obiettivi e persino senza che si verifichi l’omissione o il ritardo o l’atto contrario ai doveri di ufficio che l’agente considerava come mezzo per realizzare il fine illecito.

L’esigenza è stata quella di «evitare, in considerazione della particolare gravità delle fattispecie regolate, che i sensibili aggravamenti di pena già oggi previsti possano essere vanificati dal gioco della comparazione delle circostanze» ed inoltre «la specifica figura della corruzione in atti giudiziari è oggetto di autonoma incriminazione in molte legislazioni».

Si è notato che l’elevazione della corruzione in atti giudiziari a figura autonoma tende a sottolineare l’accentuato disvalore dei comportamenti corruttivi commessi nell’esercizio dell’attività giurisdizionale.

Istigazione alla corruzione in atti giudiziari

Istigazione alla corruzione in atti giudiziariL’art. 322 c.p. attualmente incrimina la c.d. istigazione alla corruzione in atti giudiziari, che può essere realizzata da chi offre o promette denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio o ad omettere o ritardare un atto di ufficio, qualora l’offerta ovvero la promessa non sia accettata.

L’istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.

Con il termine offerta si intende l’effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la promessa si ravvisa nell’impegno ad una prestazione futura. E’ dunque sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia adeguata e sia in grado di turbare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, al punto che vi sia il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa.

Secondo una sentenza della Cass. pen. n. 38920/2017, è configurabile anche il reato di istigazione alla corruzione in atti giudiziari nel caso in cui la condotta tipica unilaterale prevista dall’art. 322 c.p. sia connotata dal dolo specifico della finalità di favorire o danneggiare una parte processuale, atteso che la descrizione delle condotte punibili a titolo di istigazione, contenuta in tale norma, ricomprende anche quelle disciplinate dall’art. 319-ter c.p.

Se vuoi, puoi saperne di più anche su altri temi, come ad esempio corruzione e concussione, corruzione in Italia, e corruzione impropria.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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