Egregio Avv. , un mio amico che frequenta spesso lo stadio è stato identificato mediante un riconoscimento fotografico come una persona che aveva partecipato a tafferugli. So per certo che B. quel giorno si trovava nelle vicinanze dello stadio, ma non faceva parte dei facinorosi. Com’è possibile che sia stato riconosciuto attraverso delle fotografie? Grazie, C.

Gentile C., non sono a conoscenza del caso specifico riguardante il tuo amico B. ; posso tuttavia fornirti alcune informazioni circa la procedura del riconoscimento fotografico, per meglio comprendere gli aspetti che riguardano la vicenda in esame. Prima di tutto, è importante evidenziare lo stretto collegamento degli istituti della ricognizione fotografica e della testimonianza. Quest’ultima avviene mediante la rappresentazione dei fatti di un testimone relativa ad una vicenda processuale ed è possibile che verta proprio su una ricognizione fotografica, ovvero un riconoscimento del volto o delle fattezze di una più persone, riprodotte su un’immagine. Sicuramente, rispetto alla figura generale della testimonianza, la ricognizione di persona, fondandosi su basi (discutibilmente certe) come la memoria, il ricordo o l’evocazione, comporti una ben maggiore aleatorietà per l’inevitabile presenza perturbatrice di fattori emotivi e per la sua non agevole verificabilità.

Non essendo in possesso di molte informazioni, non mi è possibile definire la posizione del suo amico, ne’ una strategia processuale, posso semplicemente descriverle le circostanze che possono aver portato all’identificazione della persona interessata personalmente alla vicenda. Trattandosi nello specifico di un luogo movimentato e di ritrovo, ed in particolare di una persona che solitamente li frequenta, è ipotizzabile che quest’ultima possa essere stata riconosciuta in quanto, in qualche modo “volto noto”, seppur non per motivi particolari. In secondo luogo può trattarsi di un caso sfortunato in cui il suo amico si trovi ad essere rassomigliante ad altra persona e dunque riconosciuto al posto di altri. Infine è possibile che il testimone si convinca della persona riconosciuta attraverso la ricognizione fotografica poiché (questa) effettuata più volte; solitamente a seguito di una identificazione fotografica è difficile che il testimone entri nuovamente in contatto con la persona che sostiene di aver riconosciuto. L’unico ricordo più vicino alla (sua) realtà è rappresentato proprio da quelle fotografie, quindi non è esclusa la possibilità che il testimone fissi un’immagine nella sua mente (quella delle fotografie) e la riconduca all’evento vissuto sul quale depone. Sicuramente se c’è stato un riconoscimento fotografico, ed il suo amico è solito frequentare lo stadio, è possibile che la polizia (nel caso di specie la Digos), fosse già in possesso di fotografie relative alle tifoserie, non necessariamente per precedenti penali ma anche solo per questioni di sicurezza e di ordine pubblico. Non sarebbe la prima ne’ l’ultima volta che si affrontano vicende processuali basate soprattutto o unicamente su identificazioni fotografiche. Ed inutile dirlo quanto labili e delicate possano essere prove fondate su circostanze del genere. La materia della ricognizione di persone è disciplinata dall’art. 213 c.p.p. e la giurisprudenza chiarisce che “la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sè, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell’imputato, si dica certo della sua identificazione”.

Il caso, come si può vedere, non è di immediata soluzione. Possono essere tante le variabili che hanno influenzato l’individuazione del suo amico, ed altrettante le possibili conseguenze del caso di specie. Sperando di averle quantomeno chiarito alcuni punti e questioni giuridiche della vicenda, non esiti a ricontattarmi per qualsiasi altro problema o questione da sottopormi. Sarò felice e farò il possibile per aiutarla.

Avv. Francesco D’Andria

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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