CORRUZIONE TRA PRIVATI

La corruzione tra privati è un reato che consiste nel dare, sollecitare o promettere denaro o altre utilità compiendo od omettendo atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio e obblighi di fedeltà cagionando nocumento alla società. Si evince dalla definizione che siamo davanti a un reato proprio con una struttura piuttosto complessa, in quanto si risponde del reato sia per corruzione attiva, ossia quando l’attività illecita consiste nel corrompere, sia per corruzione passiva, ossia quando l’attività consiste nell’essere corrotti.

corruzione-1-1150x747

I soggetti che rispondono del reato ai sensi dell’art. 2635 c.c. con la reclusione da uno a tre anni sono ben definiti: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. Inoltre, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 39/2010 possono rispondere di corruzione tra privati anche i responsabili della revisione legale. Rispondono altresì di corruzione tra privati, seppur con una previsione di pena reclusione più bassa e cioè fino a un anno e sei mesi, anche chi è sottoposto alla vigilanza o direzione dei soggetti precedentemente elencati.

Con l’atto del Governo n.365 firmato nel dicembre 2016 di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI (al momento sottoposto a parere parlamentare), si potrebbe introdurre la possibilità che tutte le condotte, di corruzione sia passiva che attiva, potrebbero essere realizzate anche per interposta persona.

Uno degli aspetti più interessanti riguardo la fattispecie di reato in esame consiste nella previsione dell’evento di danno. Il primo comma dell’art. 2635 c.c. recita “salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società sono puniti con la reclusione”. Ciò vuol dire che il reato di corruzione tra privati si articola nel seguente modo: Tizio, che ricopre, per esempio, il ruolo di amministratore in una società X, potrebbe essere imputato del reato ex art 2635 c.c. qualora corrompendo Caio cagioni un danno alla suddetta società X. E in effetti la giurisprudenza si è interrogata parecchio sulla nozione di nocumento. Quale danno sarebbe dovuto essere cagionato alla società affinché si perfezioni il reato? Patrimoniale o suscettibile di valutazione patrimoniale? Sul punto la sentenza della Cassazione che ha fatto scuola è la n. 5848 del 13.11.2012 secondo la quale il reato di cui all’art. 2635 cod. civ. non richiede il verificarsi di un danno patrimoniale alla società bensì di un più generico “nocumento” […] nozione da intendere nel senso di pregiudizio giuridicamente rilevante, di qualsiasi natura, come già evidenziato in precedenti di legittimità […] ergo, pure in mancanza della prova di un danno economicamente apprezzabile può assumere rilievo anche un danno di immagine od una violazione della riservatezza.

L’interesse tutelato dalla norma non è solo quello del interno alla società, ma anche esterno diretto cioè alla vigilanza della concorrenza nel libero mercato europeo. A prova di questo duplice interesse vi è il quarto comma della norma, il quale stabilisce che presupposto della procedibilità è la querela di parte, salvo il caso dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. La querela di parte serve a far emergere il reato interno alla società, la procedibilità di ufficio, invece, a prevenire degli effetti più ampi su tutto il mercato.

Informazioni sull'autore

Torna in alto
Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

Sei accusato di un reato?

Scopri subito come difenderti nel processo penale.
Scrivimi qui
1
Desideri fissare una consulenza?