Istigazione all’omicidio: cosa dice la legge? L’istigazione a delinquere è un reato disciplinato dall’art. 414 del codice penale italiano e prevede che:

Istigazione all'omicidio“Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:

  • con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
  • con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”

La Cassazione, nella sentenza n. 26907 ha espresso che: “Il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall’art. 414 c.p., è reato di pericolo concreto e non presunto; pertanto l’esaltazione di un fatto di reato o del suo autore finalizzata a spronare altri all’imitazione o almeno ad eliminare la ripugnanza verso il suo autore non è, di per sè, punibile, a meno che, per le sue modalità, non integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato.”

Codice penale per l’istigazione all’omicidio

Codice penale per l'istigazione all'omicidioCodice penale per l’istigazione all’omicidio: cosa dice? In Italia, l’art. 115 c.p. disciplina l’accordo a commettere un reato: “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l’istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora l’istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.”

Per quanto concerne l’omicidio, la Cassazione nella sentenza n. 35778/2013, ha espresso che: si configura nei confronti del mandante di un omicidio l’ipotesi prevista dall’art. 115 c.p. nel caso in cui l’esecutore materiale desista dall’azione senza porre in essere alcuna attività penalmente rilevante.

Scopri di più anche sul tema dell’omicidio volontario doloso,  omicidio colposo e omicidio aggravato.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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