“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.”

Concorso in omicidioQuesto è il testo dell’art. 110 c.p. che concerne il concorso di persone all’interno del reato.

Gli elementi del concorso in omicidio sono:

  • La pluralità di soggetti agenti (sono sufficienti due soggetti);
  • La realizzazione dell’omicidio;
  • La partecipazione di ciascun concorrente alla determinazione dell’omicidio,
  • L’elemento soggettivo prevede la coscienza e volontà di uccidere e la consapevolezza che l’omicidio venga commesso insieme ad altre persone.

L’art. 115 c.p. stabilisce che qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non venga commesso nessuna di esse è punibile per il solo fatto della sussistenza dell’accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Il concorso può essere:

  • Materiale: il soggetto agente interviene materialmente e concretamente nell’omicidio;
  • Morale: il soggetto dà un input psicologico ad un altro soggetto per spingerlo alla realizzazione di un omicidio;
  • Eventuale: l’omicidio può essere commesso da un singolo soggetto o da più persone;
  • Necessario: l’omicidio è realizzato da più persone contemporaneamente.

L’art. 112 c.p. prevede un aumento della pena per i promotori e per gli organizzatori del reato, per quanti abbiano determinato a commettere il reato a un incapace (o minore degli anni 18) o a una persona sottoposta alla propria autorità:

“La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

  1. se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;
  2. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
  3. per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
  4. per chi, fuori del caso preveduto dall’articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.”

La pena, invece, è diminuita per i concorrenti che hanno avuto una minima partecipazione al reato, ai minori degli anni 18 e agli infermi di mente. L’art. 114 c.p. prevede che:

Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell’articolo 112.”

Omicidio preterintenzionale in concorso: cosa dice la legge

Omicidio preterintenzionale in concorsoL’articolo 43 c.p. stabilisce che il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso, più grave di quello voluto dall’agente.

L’omicidio preterintenzionale si verifica nel momento in cui un soggetto ha l’intenzione di fare del male ad un altro e, picchiandolo, quest’ultimo, a causa dei colpi subiti, muore.

Ma cos’è l’omicidio preterintenzionale in concorso? Quando uno dei partecipanti all’esecuzione di un reato, commette un fatto diverso da quello realmente voluto (o un altro oltre quello voluto dai concorrenti), si verifica il concorso anomalo, disciplinato dall’art. 116 c.p.

Pensiamo al caso di una rapina in banca a mano armata. Durante il corso della rapina un cassiere oppone resistenza uno dei rapinatori perde la testa e spara.

Ebbene, tutti i rapinatori saranno imputati di omicidio attraverso il concorso anomalo in quanto il fatto di essere armati doveva far prevedere che vi potesse essere un conflitto a fuoco e, quindi, sulla base di una sorta di responsabilità oggettiva mascherata, tutti saranno portati a giudizio per omicidio (anche quei rapinatori che non hanno sparato e che non volevano quindi uccidere).

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.”

Omicidio volontario in concorso: quando si verifica

Omicidio volontario in concorsoL’omicidio volontario è un reato in cui un soggetto provoca volontariamente la morte di un’altra persona. Si distingue in premeditato e non premeditato.

Tale reato è disciplinato dall’art. 575 c.p. e la pena prevista è la reclusione non inferiore a 21 anni. Inoltre, Gli art. 576 e 577 c.p. identificano le circostanti aggravanti dell’omicidio doloso come, ad esempio, la premeditazione, l’aver commesso il fatto con crudeltà o sevizie, l’aver utilizzato sostanze venefiche o altri mezzi insidiosi. Tali circostanze hanno come conseguenza diretta l’applicazione della pena dell’ergastolo. Ma quando si può parlare di omicidio volontario in concorso?

Quando due o più soggetti realizzano un omicidio e hanno piena coscienza e volontà di uccidere allora si configura il concorso in omicidio volontario.

Leggi di più anche su omicidio colposo, tipi di omicidio e omicidio aggravato.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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