In cosa consiste il reato di maltrattamenti in famiglia?

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è previsto e punito ai sensi dell’art. 572 c.p. ed è volto a tutelare l’integrità psicofisica dei componenti del nucleo familiare o pseudo familiare. 

Difatti, il comma 1 del suddetto articolo punisce con la reclusione da 3 a 7 anni chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o un soggetto sottoposto alla sua autorità o affidatogli per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o un’arte.

Ma cosa si intende per “persona della famiglia”?

Ebbene, devi sapere che ad oggi si considerano persone appartenenti alla famiglia non solo il coniuge, gli affini, gli ascendenti o i discendenti ma anche i conviventi more uxorio, cioè sia tutti coloro che presentano un legame parentale con il maltrattante sia coloro i quali risultano al medesimo collegati da una mera relazione di convivenza.

Ne deriva che la norma è stata inserita nel codice penale al fine di preservare la centralità del vincolo affettivo ed evitare, così, fenomeni di sopraffazione. 

Maltrattamenti sul luogo di lavoro

Allo stesso tempo, però, nell’art. 572 c.p. trova spazio il fenomeno del mobbing, comportamento vessatorio posto in essere ai danni del lavoratore per indurlo a licenziarsi, che rientra nella nozione di maltrattamenti solo laddove l’ambiente lavorativo possa essere considerato come contesto para-familiare. 

A tale proposito, ti voglio spiegare quando un contesto lavorativo si considera para-familiare. Ebbene, ciò si verifica quando tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato si instauri un rapporto intenso, abituale e consuetudinario, nel quale il secondo risulti assoggettato al primo, che viene così a ricoprire una posizione di supremazia.

Ad esempio, se Tizio, capo di Caio, ha un atteggiamento denigratorio nei confronti di quest’ultimo, volto al suo licenziamento o demansionamento, e tra i due sussiste un rapporto lavorativo considerato rispettivamente di supremazia/soggezione, allora il delitto di maltrattamenti in famiglia può ritenersi configurato.

La norma è posta quindi a tutela dei soggetti vulnerabili, nei confronti dei quali vengano esercitate condotte reiterate nel tempo, lesive e degradanti dell’integrità psico-fisica, morale e del decoro.

Art. 572 codice penale

Il comma 2 prevede che la pena venga aumentata sino alla metà qualora il fatto venga realizzato in presenza o in danno di alcuni soggetti specifici o con particolari modalità:

  • Minori;
  • Donna in stato di gravidanza;
  • Persona affetta da disabilità ai sensi della L. 104/1992;
  • Con l’uso di armi.

Il comma 3, poi, riguarda l’eventualità (cioè laddove non sussista l’intenzione del soggetto agente) in cui dai maltrattamenti derivi una lesione personale o, nel caso peggiore, la morte. Ecco:

  • Se la lesione è grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni;
  • Se la lesione è gravissima, la reclusione è da 7 a 15 anni;
  • Se ne deriva la morte, è prevista la pena da 12 a 24 anni.

Infine, il comma 4 prevede che il minore di anni 18 che assista ai maltrattamenti venga considerato persona offesa dal reato.

Approfondimento:

https://avvocatofrancescodandria.it/maltrattamenti-in-famiglia/

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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