Devi sapere che il reato di maltrattamenti in famiglia non è sempre stato così come lo leggi ora, ma è il frutto di una serie di interventi normativi, iniziati con la ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2007 da parte del legislatore italiano, al fine di assicurare una sempre maggiore tutela ai soggetti vulnerabili della società. 

È stata poi la volta della L. 172/2012 che, oltre a modificare la rubrica dell’art. 572 c.p., ha inserito tra i soggetti passivi del reato anche coloro che siano legati al soggetto agente da una relazione di convivenza.

Da ultimo, è con il Codice Rosso (introdotto con la L. 69/2019) che il trattamento sanzionatorio è stato inasprito, al fine di contrastare gli ormai sempre più frequenti episodi di “violenza domestica”. 

In particolare:

  • La pena base di cui al comma 1 è stata aumentata, per cui ora è prevista la reclusione da 3 a 7 anni;
  • Al comma 2 sono state introdotte nuove circostanze aggravanti, per cui la pena è aumentata fino alla metà laddove il fatto venga realizzato in presenza o in danno di un minore, di donna in stato di gravidanza, di persona disabile ai sensi della L. 10471992 o con l’uso delle armi;
  • All’ultimo comma il legislatore ha previsto, infine, che il minore di anni 18 che assista alle condotte maltrattanti venga considerato soggetto passivo del reato.

Maltrattamenti in famiglia: ordine di esecuzione sospeso?

Quali sono le conseguenze del reato di maltrattamenti in famiglia?

Ebbene, devi assolutamente sapere che la condanna per il reato aggravato di cui all’art. 572, comma 2 c.p. è causa ostativa alla sospensione dell’ordine di esecuzione, sempre nell’ottica di tutela dell’istituzione familiare.

Quindi, ad esempio, se Tizio è stato condannato per aver realizzato condotte maltrattanti sulla moglie Caia, in stato di gravidanza, allora verrà tradotto subito in carcere, senza avere a disposizione i canonici 30 giorni per la presentazione di istanze per l’ammissione a misure alternative alla detenzione.

Più specificamente ai sensi dell’art. 656 comma 9 let. A c.p.p. verrà notificato un ordine di carcerazione al condannato il quale non potrà impugnare l’ordine per scontare la pena in affidamento in prova (es. scontare la pena ai servizi sociali) ma passerà necessariamente per il carcere in quanto il suo reato viene considerato dal Legislatore di grave allarme sociale.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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